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Accollo del mutuo e separazione

In caso di separazione come regolarsi per l’accollo del  mutuo?
La casa coniugale, se vi sono figli minori o non autosufficienti economicamente, verrà attribuita a quel genitore che vive con loro. L’ interesse dei figli è il valore prevalente da tutelare. Non è raro che un genitore venga gravato del pagamento integrale del mutuo ma ciò non equivale ad accollo del mutuo; vediamo perché e cosa comporta.

Pagamento del mutuo in una casa in comunione

Il mutuo è un contratto che i coniugi hanno sottoscritto. La decisione di acquistare insieme una casa e di porla a servizio delle famiglia è quindi una scelta autonoma. Se l’acquisto avviene in comproprietà e attraverso l’accensione di un mutuo,  i coniugi sono entrambi tenuti a pagare le rate.
Se poi, per decisione interna della coppia, c’è una suddivisone degli oneri finanziari per cui la rata di mutuo la versa la moglie e le bollette  il marito nulla quaestio ;  va benissimo. Questa è una scelta che non però non comporta l’accollo del mutuo.

Può il giudice accollare il mutuo a un solo coniuge?

Il Giudice può stabilire che il pagamento integrale del mutuo residuo sia a carico di un solo coniuge. In tal senso la Cassazione n.20139 del 2013 ” in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo e disposto”. Ma ciò non equivale ad accollare il mutuo, come sotto specificato.

La decisione del giudice equivale a un accollo del muto?

No, l’accollo è un contratto tipico  art. 1237 CC: vuol dire che la mia parte di debito viene assunta da un altro.  Affinché ciò si realizzi ci vuole il notaio e l’autorizzazione espressa della banca. Questo perché è un contratto che richiede una forma pubblica che il Giudice della separazione non può realizzare con la sua pronuncia. Solo le parti contraenti: coniugi e banca possono modificarlo, attraverso l’assunzione di parte del mutuo residuo da parte dell’altro coniuge (ma anche da parte di un terzo).

E se il coniuge tenuto al pagamento non lo fa?

L’obbligo posto dal Giudice a carico di un coniuge non influisce minimamente con il contratto di mutuo stipulato con la Banca. Per cui, nell’ipotesi che il coniuge non adempia all’obbligo l’istituto di credito potrà chiedere a entrambi i contraenti (i due coniugi) la parte spettante. Il coniuge beneficiato dal provvedimento del giudice potrà solo  introdurre un giudizio di esecuzione forzata ai danni dell’inadempiente, con l’ausilio di un legale; da ciò si comprende che non vi è accollo del muto.

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