ADOZIONE IL DIRITTO A SAPERE CHI SONO
Adozione: appartenere nuovamente a una famiglia, con l’auspicio di trovare affetti sinceri.
Da adulti, per esperienza ormai consolidata, si manifesta l’irrefrenabile desiderio di conoscere chi siamo, da dove veniamo, chi erano i nostri cari. La legge che regola le adozioni prevede che (L 184/1983 comma 5 art. 28): “l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza“.
DIRITTO A PRESERVARE LE RELAZIONI FAMILIARI: convenzione New York e Aja
In Italia, in tema di adozione, il diritto di conoscere e prendere contatti con la famiglia di origine sembrerebbe, come ci dice la norma, e come confermato dalla prassi, limitata ai soli genitori biologici.
Nel suo ricorso l’adottata ha proposto una diversa interpretazione, al fine di poter prendere contatti con le sorelle.
L’istante ha basato la propria richiesta facendo leva sui diritti primari dell’individuo, contenuti nella Convenzione di New York del 1989 testo. Questa famosa Convenzione, individua e proteggere i diritti del fanciullo, tra i quali: il diritto a preservare le relazioni familiari.
Altresì la Convenzione dell’Aja del 1993 testo (art.30) che impone alle autorità di ciascuno Stato contraente di conservare con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre. Altresì che, l’accesso a queste informazioni sia garantito al minore o a un suo rappresentante; nella misura consentita dalla legge dello Stato (ratificante) .
CONSIDERAZIONI DELLA SUPREMA CORTE
In tema di adozione: “il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un’espressione essenziale del diritto all’identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilavante e riconoscibili costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore. (cosi la sentenza al punto n.8) .
La Corte Suprema è stata quindi chiamata a operare un bilanciamento tra: il diritto al legame familiare e il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici. Preliminarmente ha dovuto verificare se la normativa italiana, con i suoi limiti e con l’interpretazione fino ad oggi data, si ponesse o meno in contrasto con il diritto sovranazionale, sua fonte ispiratrice.
Corte costituzionele sentenza n. 278 del 22.11.2013
La Cassazione in tema di adozione ha fatto riferimento al modello elaborato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 278/ 2013 testo integrale .
Il caso esaminato, in parte diverso, tratta il diritto dell’adottato di conoscere l’identità della madre biologica a fronte del diritto all’anonimato di questa.
La Corte, esaminando la normativa sovranazionale, ha dichiarato illegittima l’assoluta intangibilità del diritto all’anonimato della madre biologica perché lesiva del diritto del figlio. ha individuato la soluzione attraverso una verifica della volontà e della disponibilità attuale della madre a rimuovere, o meno, il segreto.
La vita cambia e anche le convinzioni o le decisioni delle persone; le scelte compiute vent’anni fa possono differire dal sentire attuale.
La Corte, dimostrando grande sensibilità, sottolinea l‘intrinseca mutabilità delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalità umana.
Pertanto il contemperamento tra i due diritti è stato realizzato attraverso un percorso di verifica della volontà della persona.
Sezioni Unite n. 1946 del 2017 e CASSAZIONE n.6963 del 20 marzo 2018
La Cassazione, forte della pronuncia della Corte Costituzionale, resa “esecutiva” dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 1946 del 2017 che individua l’iter con cui realizzare il diritto dell’adottato effettua un’interpretazione estensiva delle norma.
Quindi ha ritenuto che detto iter procedimentale possa applicarsi anche nel caso in questione quale corretto bilanciamento dei due diritti anche nei confronti dei fratelli; ancorché non espressamente menzionati dall’art. 28 comma 5. Ciò in quanto: “la natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell’identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva”.
In parole più semplici: l’adottata se è a conoscenza dell’esistenza di sorelle o fratelli può chiedere di conoscere la loro identità, anche se ciò non è espressamente indicato da una norma di legge. I familiari andranno sentiti, nel massimo della riservatezza, e andrà acquisito il loro consenso o il loro diniego. In quest’ultimo caso l’adottato non potrà spingersi oltre nella ricerca.
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