Adozione single di un minore
Adozione single: il desiderio di diventare genitore prescinde dalla nostra storia personale e dalla presenza o meno di un partner. La possibilità di adottare è sempre stata una prerogativa delle coppie sposate. Adesso è intervenuta nuovamente la Cassazione che riconosce questo diritto anche alle persone single e di età avanzata. Allo stesso modo si dà il via libera anche alle coppie di fatto (coppie non unite da un vincolo per approfondire guarda qui).
La vicenda
Un bambino di 8 anni affetto da tetraparesi spastica, abbandonato dai genitori poco dopo la nascita, è affidato ad una signora single di 62 anni. La signora si prende cura del bambino e tra i due nasce un bellissimo rapporto; decide così di chiedere l’adozione del bambino, anche se single e di età matura. I genitori, che dopo l’abbandono avevano perso la potestà genitoriale, decidono però di rivolere il bambino e così si rivolgono al Tribunale. I giudici non accolgo la richiesta dei genitori biologici e anche la Cassazione segue lo stesso orientamenteo
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: SINGLE
La norma su cui si devono esprimere gli Ermellini è l’art. 44 della L. 184/83 che disciplina l’adozione in “casi particolari”.
Secondo questa norma i minori possono essere adottati da:
a- persone unite al bambino da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile duraturo col bambino, quando il bimbo è orfano di padre e di madre;
b- dal coniuge, quando il bambino è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge;
c- quando il bambino è disabile e orfano;
d- quando non c’è la possibilità di affidamento preadottivo (periodo di prova con la coppia affidataria prima della sentenza definitiva di adozione).
Tranne che per il secondo caso, l’adozione single rientra nei casi particolari.
Il comma 4 aggiunge che nei casi indicati dalla lettera a) e d) l’età del single deve superare di almeno 18 anni quella del minore.
Il via libera della Cassazione
La Cassazione, con l’ordinanza 17100 del 2019, da il via libera all’adozione da parte dei single anche se di età avanzata. L’adozione è da consentire tutte le volte in cui “è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando“. Ciò di cui si deve tenere conto è unicamente l’interesse del minore.
Il bambino ha diritto a mantenere un legame con la persona che si è persa cura di lui e vedere riconosciuta la relazione affettiva che nel tempo si è instaurata e consolidata, a prescindere da una effettiva situazione di abbandono.
Nell’adozione in casi particolari (diversamente da quella normale) l’impossibilità di affidamento preadottivo non presuppone necessariamente una situazione di abbandono del minore.
riepilogando
Possono accedere alla forma di adozione in casi particolari le persone single, anche se di età avanzata: unico limite è la differenza di età indicata dal comma 4 dell’art. 44.
Inoltre deve sussistere l’impossibilità dell’affidamento preadottivo e ci deve essere un’indagine sull’interesse del minore all’adozione single.
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