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Affidamento dei minori fuori dalla famiglia di origine

Affidamento dei minori, quindi ci riferiamo a quella casistica, non rara,  in cui i figli minori vengono “tolti” alla normale custodia dei genitori (biologici e non) per essere affidati a persone esterne.
In Italia per giungere a un provvedimento del genere ci deve essere l’intervento dei  Servizi Sociali e della Magistratura.
Purtroppo le carenze, a tutti note, nell’ambito della Giustizia e  nel settore dei servizi sociali rendono questa sinergia lenta, piena di burocrazia, con tempi molto lunghi, con frammentazione dei servizi, con personale poco competente e scarsa specializzazione.
Tutto ciò fa si che un genitore, quando sia destinatario, anche solo di un provvedimento di “osservazione” , corra a prendere un bravo avvocato che si occupa di diritto minorile.

I SERVIZI SOCIALI “odiati”

Noi italiani abbiamo una coscienza popolare – quindi maturata e sedimentata nel tempo- che ci fa immediatamente temere di poter essere vittima di un’ingiustizia. Inoltre sui media  arrivano unicamente fatti eclatanti di malagestione di questioni familiari.
Voglio spezzare una lancia a favore dei Servizi e vi dico che:
– svolgono un lavoro veramente  difficile, carico di moltissime responsabilità
– trattando situazioni di disagio e di degrado che minano l’animo umano, alle quali non ci si “abitua” mai
– sono sotto organico da decenni; per cui fanno ciò che possono, tamponano le situazioni di urgenza ed emergenza
–  non si radicano sul territorio, ma vengono fatti sempre ruotare sul territorio

SERVIZI SOCIALI INDISPENSABILI

Un paese civile non può prescindere dall’avere un sistema di SERVIZI rivolti alle PERSONE più deboli: minori, anziani, disabili, invalidi, malati ecc.
Fintantoché i nostri servizi non avranno le risorse disponibili per ben funzionare, con  procedure più snelle, con personale altamente formato,  sarà arduo pretendere più di ciò, che già fanno.

LEGGE SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’affidamento familiare, è disciplinato dalla legge 1983 n. 184 leggi qui  modificata dalla legge 2001 n. 149.
art. 1 PRINCIPI GENERALI
1- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
 2- Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
 3- Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. ……
4- Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5- Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento.

PRIMARIO IL DIRITTO DI RESTARE NELLA PROPRIA FAMIGLIA

Molte famiglie sono preoccupate che l’intervento dei SS significhi allontanamento dei figli. Ma non è così!
Prima di arrivare a ciò le strade da percorrere sono molte e sono OBBLIGATORIE.
Nel senso che gli interventi devono essere a sostegno della famiglia, non ad allontanare dalla famiglia.
L’interesse di tutti (AS, magistrati, collettività) è che le difficoltà vengano superate e che il minore resti a casa, all’interno del suo nucleo.
Normalmente i consigli che vengono forniti sono attuabili e ragionevoli;  lo stesso i supporti che vengono offerti.
Molto sta alla disponibilità della famiglia ad accogliere consigli, suggerimenti e aiuti che sono rivolti a bambine e bambini che si trovano in difficoltà.

AFFIDAMANTO FAMILIARE (AF)

Solo dopo aver tentato, e ritentato di migliorare la situazione di difficoltà in cui versa il  minore,  all’interno del proprio nucleo familiare, si può intraprendere la strada dell’AF. La legge prevede che:  un minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia o ad una persona singola per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
A) Se i genitori acconsentono sarà il SS a disporlo e a organizzarlo;
B)  quando il consenso manca, vi può supplire un provvedimento del tribunale per i minorenni che lo dispone in via autoritativa. L’esito fisiologico dell’affidamento familiare – cioè, ciò a cui TUTTI mirano –   è  il rientro nella famiglia d’origine.
Famiglia d’origine che abbia “recuperato al suo ruolo genitoriale” 

FONDAMENTALE CHE LA FAMIGLIA  SI DIA DA FARE A SUPERARE LE DIFFICOLTÀ

Cosa significa recuperare il ruolo genitoriale?
Prima di tutto prendere  coscienza delle difficoltà del minore. Capire e accettare che il minore soffre. Comprendere  da cosa dipende la sua sofferenza; quindi essere collaborativi e fattivi nella ricerca dell’origine di questo malessere. Significa portarlo dal medico, dallo psicologo, dallo psichiatra. Seguire cure e terapie per  tutto il tempo che serviranno.
Accettare la diagnosi e ciò che comporta. Mettersi in discussione, cambiare stile di vita: ad esempio passare più tempo di qualità con il minore; mettere delle regole chiare.  Accettare aiuti esterni: come educatori, centri diurni, la pratica di sport e tutto ciò che ci viene indicato come più idoneo al benessere del minore.
In altre parole bisogna essere disponibili a fare dei cambiamenti per il benessere dei nostri figli; che è anche il nostro benessere.

Lo Studio tratta diritto familiare e minorile in maniera continuativa dal 1994.

Grazie di aver letto l’articolo!

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