AMMINISTRATORE di SOSTEGNO
Amministratore di sostegno (ADS) è una figura introdotta con la Legge 6/2004 al fine di “sostenere” le persone in difficoltà. La scomparsa delle grandi famiglie, la chiusura delle strutture psichiatriche (manicomi) l’aumento del livello di povertà, l’allungamento della vita e la solitudine: tutti fattori che hanno determinato nuovi bisogni sociali.
Chi può beneficiare dell’amministratore di sostegno
La legge (art. 404 Codice civile) specifica che può chiedere un ADS : La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Facciamo degli esempi.
Infermità: malattia del corpo o della mente, che può essere cronica o momentanea.
Menomazione: perdita o mal funzionamento di una funzione, sul piano anatomico (es..deambulazione) , fisiologico (diabete) e psicologico (depressione).
Disabilità: limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di effettuare una attività nel modo o nei limiti considerati normali per un essere umano (es demenza senile, autismo, DSA ecc).
Svantaggio esistenziale: una menomata partecipazione sociale derivante ad es da una disabilità.
SI DEVE ESSERE PER FORZA MALATI?
NO, si può avere un ADS ogni qual volta non si sia in grado di badare ai nostri interessi. Per cui lo possono richiedere anche: gli anziani, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali . E anche per il FUTURO! Cioè, se prevedo che, per le ragioni più varie, diventerò incapace, posso designare con atto pubblico (da un notaio o Cancelliere) o scrittura privata autenticata un mio fiduciario. L’ADS avrà cura della mia persona e del mio patrimonio.
CHI PUO’ RICHIEDERE UN Amministratore di Sostegno?
Le categorie indicate al paragrafo precedente sono normalmente già seguite dal Sistema sanitario nazionale. Pertanto, di fronte a una situazione in cui un essere umano si “trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, i Servizi stessi si attiveranno. Come? Presentando una richiesta (ricorso) per la nomina di ADS al Tribunale di residenza della persona.
In alternativa, il Ricorso al Giudice Tutelare, può essere presentato anche personalmente, da chi reputa di averne bisogno; anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dai genitori, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro i quarto grado (fratelli e cugini) dagli affini (suocero, nuora e cognati) dal tutore, curatore e pubblico ministero.
SI PUO’ SCEGLIERE l’ADS?
SI certo, si può scegliere! Se sono capace di intendere e volere posso indicare una persona a me cara. O anche un professionista di cui mi fido: un avvocato, un notaio, un commercialista. Infatti, la legge prevede che il Beneficiario debba essere SEMPRE preventivamente sentito dal Giudice. Nella nomina di un ADS interviene SEMPRE il pubblico ministero, l`Autorità massima che rappresenta gli interessi dell’intera collettività e quindi anche del singolo.
DEVE ESSERE UN FAMILIARE?
La norma individua preferibilmente i familiari, che dovrebbero essere le persone a noi più care, che ci vogliono più bene. In mancanza, il Giudice può nominare anche un soggetto terzo: ad esempio un avvocato; disponibile a assumere suddetto ruolo. Ci sono anche degli Albi, a livello Provinciale, di persone disponibili a ciò. Se i familiari non sono disposti, o sono in conflitto di interessi con il beneficiario, sarà lo stesso Giudice Tutelare a designare un soggetto terzo.
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