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ASSEGNO di MANTENIMENTO

ASSEGNO di MANTENIMENTO siamo abituati a sentirne parlare in relazione alle separazioni o divorzi. L’assegno può essere a favore del coniuge o a favore dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti o diversamente abili. L’assegno viene deciso dalle parti se pattuito in sede di negoziazione assistita o stabilito da un giudice in mancanza di accordo e quando l’accordo non è demandato alla scelta delle parti, ad esempio per i figli delle ex coppie di fatto cioè genitori non sposati

ASSEGNO di MANTENIMENTO per il coniuge

Si parla di assegno di mantenimento solo se ci troviamo tra coppie disciplinate dalla legge: matrimonio e unioni civili. In nessun altro caso si può pretendere dall’ex partner alcunché.
L’assegno può derivare da un accordo, quindi una  separazione consensuale  o in caso di  DIVORZIO o da  unioni civili.

MODIFICA DELL’ASSEGNO per il coniuge

Quando?  In queste situazioni più frequenti:
–  viene meno il diritto di riceverlo: non avevo un lavoro e ora ha un mio reddito ho ricevuto un’eredità che mi da una rendita vitalizia…
–  cambiano le capacità economiche delle parti : il dislivello reddituale è venuto meno; sono nati nuovi figli che devono ricevere sostegno; è intervenuta una malattia invalidante, perdita del lavoro…
–  si crea una nuova famiglia nel momento in cui si forma un nuovo nucleo familiare, anche une semplice convivenza ma con carattere duraturo e continuativo, il diritto di ricevere dalla “precedente famiglia” viene meno.
La modifica dell’assegno di mantenimento si propone in via bonaria con un accordo consensuale ( negoziazione assistita o ricorso in Tribunale)  o in via contenziosa al Tribunale art. 710 cpc.

ASSEGNO di MANTENIMENTO PER I FIGLI

Il loro diritto nasce per il semplice fatto di essere figli, cui i genitori devono garantire ogni sostegno possibile: affettivo, di cure, ed economico. Ognuno sarà gravato in relazione alle sue sostanze e per il tempo che ci vorrà,  fino a che il figlio non diventi economicamente autonomo. Il contributo al mantenimento dei figli  può essere stabilito di comune accordo o imposto da un giudice.

MODIFICA DELL’ASSEGNO per i figli

Trattiamo la situazione in cui sia necessario modificarne l’importo dell’assegno di mantenimento: incrementarlo oppure diminuirlo.
Le situazioni in cui si debba operare una modifica sono molteplici. La Cassazione ci dice  da tempo che il solo fatto delle crescita di un figlio implica una modifica delle sue necessita e legittima una richiesta di incremento. Il diritto prima di tutto è logica e ben si comprende che le necessità di un neonato sono diverse da un bambino che va a scuola o da un’adolescente.
Vi sono circostanze in cui si chiede un decremento:ad esempio la nascita di altri figli in nuove unioni. La perdita del lavoro, l’affitto che aumento; tutte situazioni in cui c’è una sostanziale variazione di reddito.
La modifica si propone in via bonaria con un accordo consensuale ( negoziazione assistita   o ricorso in Tribunale) o in via contenziosa al Tribunale.

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Abbiamo realizzato questo scritto in occasione della settimana dedicata alla famiglia
Lo studio è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei tuoi diritti  anche quale  genitore e quale coniuge.
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