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ASSEGNO DIVORZILE si ricambia

Assegno divorzile davanti al contrasto tra le varie sezioni della Corte di Cassazione intervengono le Sezioni Unite.
Abbiamo già trattato più volte l’argomento assegno divorzile, in particolare:
– nel caso di morte del coniuge e diritto a percepire l’assegno di divorzile posto a carico dell’eredità  leggi
– nel caso di divorzio con previsioni patrimoniali “fai da te” davanti al Comune vedi

chi ha diritto all’assegno divorzile

L`art. 5 legge divorzio Legge 01/12/1970 n° 898 , modificato dalla L. n.74/87 recita al
comma 6 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”

ORIENTAMENTI giurisprudenziali

Per trent’anni, il parametro che determinava l’attribuzione, era il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Orientamento “caduto” nel maggio 2017, con la sentenza  n. 11504  Cass civileche ne ha  limitato la concessione alla mancanza di autosufficienza economica dell’avente diritto.
Detto orientamento è stata una forzatura, una scelta di politica giudiziaria. Il collasso della giustizia civile avrebbe tratto GRANDE giovamento dall’eliminazione, con un unico colpo di spugna, di centinaia di migliaia di causa di divorzio già pendenti e future!
In un solo anno di attuazione abbiamo assistito a pronunce profondamente ingiuste, che hanno indebolito la parte più fragile del rapporto.
Orientamento  contrario alla legge e alla norme costituzionali: art. 2, 3 e 29.

SENTENZA A SEZIONI UNITE 11 luglio 2018 n. 18287

I Giudici fanno un exursus storico della norma e della sua applicazione. Dal 1970 , anno di introduzione del divorzio, al 2018 è cambiato il modo di vivere e il concetto stesso di famiglia.
Le Sezioni unite osservano che, nella determinazione  dell’assegno, si deve tener conto di vari criteri:
ATTRIBUTIVI: funzione assistenziale,  a volte anche  risarcitoria, che perdura anche dopo la cessazione del matrimonio;
DETERMINATIVI : contributo personale ed economico fornito da ogni coniuge (profilo compensativo)

LA massimA, cioè il principio di diritto

Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74/1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura  compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, criteri che costituiscono il parametro cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione. Comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, dando rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.”

IN PaROLE SEMPLICI

La Corte ha individuato che l’assegno  assolve a più funzioni:
ASSISTENZIALE:  che impone una verifica dei mezzi economici del richiedente (esibizione dichiarazione dei redditi dei tre anni precedenti). Che sono sufficienti quando consentono alla persona di continuare  a condurre una vita libera e dignitosa. inoltre, la possibilità di procurarseli deve intendersi come possibilità di trovare un lavoro che non sia usurante e in linea con le consuetudini di vita della persona.
COMPARATIVA delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
PEREQUATIVA  alla luce CEDU: principio di eguaglianza effettiva dei coniugi durante e dopo il matrimonio.  Dando rilievo al contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno. Alla durata del matrimonio e età del richiedente.
Perequativa significa che equilibra, pareggia. ll contributo dato da ciascuno in termini di assistenza,  cura, sostegno, rinunce, dedizione sarà criterio che livellerà il contributo economico dato dall’altro.

eguaglianza  effettiva dei coniugi durante e dopo il matrimonio

Senz’altro si tratta di un passo in avanti nel riconoscimento  dell’eguaglianza effettiva tra i coniugi. E’ una pronuncia che tratta dei diritti delle persone, che tiene in considerazione, al punto di porlo quale criterio equilibratore, l’effettivo contributo in termini di cure e assistenza fornito dai coniugi.
Del resto ci sono norme di legge che incoraggiano il tempo dedicato alla prole,  inteso come dovere che incombe sui genitori verso i figli; ad esempio il congedo parentale.
Direi una conquista per quelle donne che hanno dedicato la loro vita alla famiglia!

Lo studio tratta il diritto familiare in ogni sua sfaccettatura.
Grazie di aver letto l’articolo!

 

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