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ASSEGNO DIVORZIO

L’assegno di divorzio  è il contributo a favore dell’ex coniuge erogato dall’altro di natura assistenziale.
Vediamo quando sussiste questo diritto, in che misura e su che parametri si sono basate  le Corti fiorentina nell’anno passato (2018).

IL DIVORZIO La legge

Il divorzio (la legge vedi)  è l’istituto che permette di sciogliere il vincolo o ne fa cessare gli effetti civili (in caso di matrimonio concordatario celebrato in Chiesa). Allo scioglimento seguono una serie di effetti: ad esempio per la donna la perdita del cognome del marito, la destinazione della casa coniugale, l’affidamento dei minori, la divisione dei beni di proprietà comune. Tra questi effetti rientra anche il diritto dell’ex coniuge a ricevere l’assegno di divorzio.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZIO

L’art. 5 della legge sul divorzio stabilisce che : “lI tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi…. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”

Assegno divorzio e la giurisprudenza

Oltre a questi aspetti, previsti dall’art.5 L divorzio la giurisprudenza (cioè le decisioni dei tribunali), per determinare il diritto all’assegno di divorzio,  hanno considerato anche il “tenore di vita” goduto dalla coppia durante il matrimonio. Stabilendo che, il coniuge che “non ha i mezzi adeguati o non ha il modo di procurarseli per ragioni obiettive” ha diritto, una volta accertata l’inadeguatezza, all’assegno da parte dell’ex coniuge.

SENTENZA 11504/2017 I SEZIONE CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Per trent’anni, il parametro che determinava l’attribuzione, era il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Orientamento “caduto” nel maggio 2017, con la sentenza  n. 11504  Cass civileche ne ha  limitato la concessione alla mancanza di autosufficienza economica dell’avente diritto.
Detto orientamento è stata una forzatura, una scelta di politica giudiziaria. Il collasso della giustizia civile avrebbe tratto GRANDE giovamento dall’eliminazione, con un unico colpo di spugna, di centinaia di migliaia di causa di divorzio già pendenti e future!
In un solo anno di attuazione abbiamo assistito a pronunce profondamente ingiuste, che hanno indebolito la parte più fragile del rapporto.
Orientamento  contrario alla legge e alla norme costituzionali: art. 2, 3 e 29.

SENTENZA A SEZIONI UNITE 11 luglio 2018 n. 18287

La sentenza, che abbiamo già commentato ha creato un contrasto perciò sono intervenute le Sezioni Unite per dirimerlo.
I Giudici fanno un exursus storico della norma e della sua applicazione. Dal 1970, anno di introduzione del divorzio, al 2018 è cambiato il modo di vivere e il concetto stesso di famiglia. Le Sezioni unite osservano che, nella determinazione  dell’assegno, si deve tener conto di vari criteri:
ATTRIBUTIVI: funzione assistenziale,  a volte anche  risarcitoria, che perdura anche dopo la cessazione del matrimonio;
DETERMINATIVI : contributo personale ed economico fornito da ogni coniuge (profilo compensativo)

CORTI FIORENTINE e Assegno divorzio 2018:

Il Tribunale fiorentino in questo anno passato ha seguito la Cassazione a Sezioni Unite utilizzando i criteri attributivi e determinativi sopra indicati.

RICONOSCENDO L’ASSEGNO DI DIVORZIO

Sempre in presenza di notevole differenza reddituale tra i coniugi, ove una si sia dedicata ai figli e l’altro alla carriera, “per aver sempre sostenuto il marito, non  avendo mezzi propri con cui sostenersi
Per ciò che riguarda la QUANTIFICAZIONE il Tribunale si è basato sul paramento atto a garantire sull’esistenza dignitosa.

NEGANDO L’ASSEGNO DI DIVORZIO

Quando il coniuge più svantaggiato si è dedicato al marito e hai figli;  sia quando, in assenza di figli e con contributo unanime al mènage familiare abbia un reddito proprio tale da garantire una vita dignitosa, anche se non il tenore di vita precedente.
Oppure quando l’ex coniuge senza occupazione né beni immobili, abbia lasciato il lavoro solo nel momento della separazione, pur in presenza di un figlio  – presumendosi fosse stata non una scelta condivisa – con un vincolo di breve durata, avendo comunque la capacità per procurarsi i mezzi adeguati per vivere dignitosamente, essendo ancora in età lavorativa e non essendoci condizioni di inabilità.

GRAZIE di aver letto l’articolo

Lo Studio legale Bearzotti può aiutarvi a verificare se sussiste o meno il diritto di chiedere o di mantenere l’assegno.
Chiamaci e parliamone insieme 055 353399.

 

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