assistente sociale e servizio sociale
Assistente sociale una figura che spesso genera preoccupazione. Trattiamo qui delle situazioni in cui i figli vengono “tolti” alla normale custodia dei genitori (biologici e non) per essere affidati al servizio sociale, più in particolare ad un’assistente sociale.
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO AI SERVIZI
Si parte da: segnalazione da parte di chiunque veda una situazione di disagio, intervento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni ove risiede il minore, intervento dei Servizi Sociali e infine del Tribunale. Il sistema della giustizia italiana rende questa cooperazione lenta, infarcita di burocrazia, con personale poco competente. Ne consegue che il genitore, che ha ricevuto anche solo di un provvedimento di “osservazione” della sua situazione familiare, prende paura e cerca immediatamente conforto da un avvocato.
affidamento del minore al servizio sociale
Le situazioni cui i minori possono essere “tolti” alla normale custodia dei genitori sono disciplinate dalla legge L. n. 888 del 1956, che modifica il Regio Decreto del 16 gennaio 1939, n. 90, e prevede due ipotesi:
1– minore dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ex art. 25
2 – minore vive una situazione familiare a lui sfavorevole ex art. 26
1) Affidamento del minore cd. “difficile”
L‘art. 25 : “quando un minore di anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l’ufficio del servizio sociale minorile…possono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni”.
Una volta i minori in difficoltà venivano “rieducati” anche con metodologie cruenti: “collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psichico-pedagogico”. La L. 149 del 2001 ha abolito, dal 2006, queste strutture. Si è fatto strada il concetto che se il minore è in difficoltà si deve intervenire sostenendo sia lui che l’intera famiglia. La responsabilità delle “devianze” minorili è in capo ai genitori, rei di non aver saputo svolgere bene il loro ruolo.
INDAGINI SUL MINORE
Davanti a situazioni di disagio vengono disposte indagini sulla personalità del minore e sulla sua famiglia, che possono portare a:
1) affidamento del minore al servizio sociale con permanenza presso la famiglia ;
2) affidamento del minore al servizio sociale un collocamento eterofamiliare (fuori dalla famiglia) e solo in ultima analisi una casa famiglia o una comunità.
2) affido per Situazione familiare pregiudizievole al minore
Sempre la L. 888/56 all’articolo 26 (che rimanda infatti all’art. 333 del CC prevede che in tutte le situazioni in cui la condotta di uno o di entrambi i genitori appare pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare tutti i provvedimenti del caso. Può allontanare il minore dalla famiglia o allontanare il genitore o il convivente che maltratta o abusa del minore. I provvedimenti conseguenti sono sempre quelli ex art.. 25 n.1 , cioè il tribunale può affidare il minore al servizio sociale.
differenze con l’affidamento familiare
L’affidamento all’assistente sociale ex art. 25 n.1 è diverso dall’affidamento familiare (vedi) con ciò intendendo quello in cui il minore viene consegnato alle cure di un’altra famiglia e questa se ne occupa in prima persona. I genitori in questo caso perdono l’affidamento del figlio, situazione che può essere momentanea o perdurare nel tempo
COSA fare nei vasi di affidamento al servizio sociale.
Prima di tutto prendi coscienza delle difficoltà del minore e rivolgiti a un avvocato che tratta diritto minorile.
Ciò affinché tu possa ricevere quei consigli tecnici e quell’aiuto concreto per recuperare nel più breve tempo possibile il tuo ruolo di genitore affidatario. Ricorda di non ostacolare i Servizi e cerca di essere collaborativo perche si tratta di situazioni che durano un po’ di tempo.
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Abbiamo realizzato questo scritto in occasione della settimana dedicata ai minori.
Lo studio è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei genitori e dei minori
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