Autocertificazione
Il divieto di spostamento se non muniti di autocertificazione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e salute è sanzionato. La sanzione è di carattere amministrativo quindi simile a una qualsiasi contravvenzione. Se accanto alla violazione si commette un reato (es. false dichiarazioni) il reato assorbe, dentro di sé, la violazione amministrativa e, come sta accadendo, vengono emessi dei decreti penali di condanna.
Cosa accade se violo i divieti di circolazione?
Con l’entrata in vigore del Decreto del 26.3.2020 n. 19 si legge ” Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’ articolo 1, comma 2 e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un’automobile le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
E se dichiaro anche un falso?
L’inciso introdotto dal DL n. 19 ” salvo che il fatto costituisca reato” ci dice che se, al divieto di circolazione, si aggiunge un fatto di reato, questo assorbe la violazione amministrativa.
Facciamo degli esempi.
Ti fermano e magari ti alteri con le Forze dell’ordine, ti esce qualche parola di troppo o peggio ti rifiuti di esibire i documenti o ti rifiuti di fare rientro a casa, le ipotesi di reato possono essere:
– resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), coloro che si allontanano dal loro Comune, o dalla zona rossa e resistono alle forze dell’ordine;
– falsa attestazione a Pubblico Ufficiale art. 495 c.p. – cioè autocertifico falsamente di trovarmi nella condizione che legittima il mio spostamento; qui la pena della reclusione da uno a sei anni.
E se c’è un reato che succede?
Scatta il decreto penale di condanna
Il Decreto penale di condanna, a dispetto del suo nome, è una sentenza penale che viene iscritta nel casellario giudiziale.
E’ disciplinata dall’art. 459 c.p.p. e ss.
Il pubblico ministero, quando ritiene che per il fatto contestato si possa sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria o applicare unicamente una pena pecuniaria fa richiesta al GIP (Giudice dell’udienza preliminare) di emissione di un decreto penale di condanna. Il fatto che si parli di pena pecuniaria non deve trarre in inganno perché questa è una sanzione penale, e non una sanzione amministrativa (multa).
In tal senso il GIP di Milano . Se dalla notifica del decreto non ci si attiva – unicamente per il tramite di un legale- il decreto diventa definitivo e viene scritto sul casellario penale come condanna!
Grazie di aver letto l’approfondimento
Abbiamo realizzato questo scritto per fornire informazioni sulle infrazioni all’autocertificazione.
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