BANCAROTTA SI CAMBIA
Bancarotta è un reato che normalmente si realizza nella forma fraudolenta. All’ultimo comma dell’art. 216 legge fallimentare statuisce che: «la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».
CASSAZIONE solleva la questione di legittimità costituzionale
La Corte di Cassazione, sezione 1^penale, ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare la legittimità della previsione di cui agli artt. 216 ultimo comma e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, «nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguano obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.”
FUNZIONE DELLA PENA
Nel nostro ordinamento vige il principio che la pena deve essere commisurata alla gravità del fatto commesso. Se per ogni tipo di bancarotta consegue sempre l’impossibilità per 10 anni di fare impresa si comprende bene che il principio non viene rispettato. Una sanzione fissa rende impossibile una differenziazione di trattamento tra fattispecie concrete di diversa gravità; impedisce di rendere quanto più ‘personale’ la responsabilità penale del singolo; e non garantisce ad ogni condannato che la pena comminata abbia una funzione rieducativa.
CORTE COST.le Sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018
La Corte ha acconto la richiesta della Cassazione dichiarando incostituzionale la previsione di pene accessorie di durata fissa decennale per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta. “Non sono compatibili con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Poiché la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa, un’unica e indifferenziata durata delle pene accessorie determina risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi.
Pertanto il Tribunale dovrà graduare la durata delle pena accessoria (cioè il divieto di fare impresa) a seconda della gravità della condotta realizzata con la bancarotta.
PORTATA DELLA SENTENZA
La sentenza ha un grande significato, soprattutto se prendiamo in considerazione il momento storico che ci vede in recessione o in lentissima ripresa da più di dieci anni. Ciò vuol dire che le persona che si sono trovate a chiudere la propria impresa con debiti sono state moltissime: Consentire loro di riprovarci in un lasso di tempo più breve vuol dire molto. Sono infatti moltissimi gli imprenditori che, davanti a un tempo così ampio, hanno deciso di rinunciare a fare impresa; in questa maniera l’Italia ha perso molti talenti.
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Vorrei sapere da quale data si calcola la pena accessoria, condanna definitiva 16 maggio 2008, decorrenza 06 agosto 2008 scadenza 06 febbraio 2009, quando scade la pena accessoria?
Buona sera la pena accessoria decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza; cioè da quando sono esauriti i mezzi di impugnazione; sulla sentenza viene messo il timbro di irrevocabilità con la data, da quel momento.