CALUNNIA, quando ricorre.
La calunnia è un reato previsto dall’art. 368 del codice penale si attua quando una persona si rivolge all’autorità giudiziaria (con una denuncia, esposto o atti similari) incolpando un’altra persona di un reato sapendo che invece è innocente. Ci sono stati molti fatti di cronaca eclatanti dove la moglie accusava il marito delle morte delle nipote e la figlia accusava il padre dello stesso fatto. La calunnia ricorre in situazioni alla portata di tutti noi.
INTERESSE TUTELATO
Possiamo individuare due interessi: il corretto funzionamento delle Giustizia, in quanto, azionarla per fatti falsi comporta un elevato costo sociale. Il secondo, più rilevante, l‘onore della persona accusata ingiustamente che viene gravemente leso e, spesso anche la sua libertà; se ad esempio viene arrestato.
CONDOTTA per realizzare il reato di CALUNNIA
Si tratta di un reato grave per il nostro ordinamento infatti ha una pena elevata (da 2 a 6 anni). Questo perché richiede una strategia criminale: decidere di colpire un innocente e in forma molto più grave dell’offesa personale (INGIURIA) o dell’offesa fatta in pubblico (DIFFAMAZIONE). E’ necessario inventarsi un fatto di reato (o raccontare un fatto vero) e attribuirlo a un incolpevole. Le motivazioni che muovono una persona a commettere la calunnia possono essere le più varie: per vendetta, odio, rabbia e sono indifferenti per l’esistenza del reato (dolo generico).
FORMA AGGRAVATA
L’articolo 368 c.p., tuttavia, ai commi due e tre contempla anche delle ipotesi aggravate in cui la pena è aumentata. Infatti se accusiamo una persona di un fatto per il quale è prevista la reclusione nel massimo a dieci anni o ancora più grave le sanzioni per il denunciante saranno più elevate.
FORMA LIEVE ed ERRORE
Può accadere che ci convinciamo di un fatto che non corrisponde al vero. Es: il vicino, che mi odia, mi ha tagliato le gomme della macchina. Il condomino mi ha messo il veleno nel cibo, lasciato in cortile, e così ha ucciso il mio cane. Mia sorella ha venduto i gioielli che mi spettavano come da testamento.
Faccio la denuncia e poi emerge che invece mi sbagliavo. In questo caso mancando l’elemento soggettivo – mossa nella convinzione (erronea) che fosse davvero “lui” il colpevole; che è diverso da incolpare un innocente – il reato sarà escluso (Cassazione n. 38296/2015).
Se incolpo qualcuno di un reato per cui è prevista la pena della contravvenzione (art. 370 codice penale) la pena a cui soggiaccio sarà diminuita. Ad esempio accuso uno, sapendolo innocente, di avermi ingiuriato.
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