Cani randagi
Si sente spesso parlare di cani randagi, abbandonati o cresciuti per strada. Se questi animali procurano dei danni chi li risarcisce? Ad esempio, se in virtù dell’attraversamento di un animale randagio, faccio un incidente, e ne derivano danni, al mio veicolo e alla mia persona chi ne risponde? Ogni Regione individua un Ente responsabile della cattura e della custodia dei cani randagi e risponde dei danni cagionati dagli animali.
Cattura e custodia dei cani randagi a chi spetta?
All’Ente pubblico preposto: qual è? Ogni Regione ha il suo.
La legge 281/91, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, prevede che ogni Regione stabilisca qual è l’ente, o gli enti, che si occupano di prevenire i pericoli derivanti dai randagi. Quindi ogni Regione regola e individua l’Ente responsabile.
La Toscana ha individuato nel Comune l’Ente preposto, infatti ha emanato la legge n. 59 del 2009 che all’art. 29 stabilisce:
1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell’organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.
La cattura dei randagi ha una doppia funzione: proteggere gli animali e offrire loro cure e riparo e prevenire situazioni di pericolo per l‘incolumità delle persone.
L’Ente preposto è responsabile dei danni collegati al randagismo?
Sì! Lo è; infatti, in Toscana, la domanda di risarcimento danni la devi inoltrare al Comune ove è avvenuto il fatto. I danni risarcibili sono quelli derivati alle cose (veicoli, abitazioni e pertinenze..) e alle persone (lesioni, infortuni ..). Ricorda che l’ente responsabile varia in base alla Regione e alla sua legge regionale.
Gli Enti si sono attrezzati con assicurazioni che normalmente coprono anche le spese legali, o con uffici addetti. Per cui se ti dovesse capitare un incidente puoi rivolgerti a un legale a cui affidare la pratica e i relativi costi potranno essere chiesti all’Ente.
La Cassazione nel 2020 conferma la responsabilità dell’Ente
La Cassazione recentemente con ordinanza n. 6392 del 2020 ha confermato una trend ormai consolidato, secondo il quale la responsabilità civile (quindi il risarcimento) per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, addetti. Spetta all’Ente che secondo “le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, ha il dovere di prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione“.
Quindi si previene il pericolo attraverso un efficiente sistema di “cattura e custodia dei cani vagabondi o randagi“. Quegli Enti che non hanno provveduto sono responsabili dei danni causati dagli animali randagi.
La Corte di Cassazione civile, con sentenza 20 aprile 2020 n. 7969, conferma questo indirizzo anche per i danni causati da animali selvatici e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione.
Grazie di aver letto l’approfondimento
Abbiamo realizzato questo scritto in seguito a questa interessate ordinanza della Cassazione.
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