CANNABIS LIGHT sotto il mirino
Cannabis light trova o meno la sua legittimazione nella legge n. 242 del 2 dicembre 2016? La norma viene emanata a “sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.) quale incentivo all’agricoltura e all‘industria per la sua lavorazione”.
Si prevede la possibilità: art. 1 lett. della
a) coltivazione e trasformazione
d) produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori.
La legge limita il contenuto di THC nella coltivazione che per essere lecito NON può superare lo 0,6%.
Oggi le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno stabilito che la legge 242 NON consente la vendita o la cessione dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Ne consegue che i negozi che vendono “Cannabis light” sono illegali.
CONFLITTO GIURISPRUDENZIALE: INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
Una parte della Cassazione penale ha ritenuto che La legge 242/2016 disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa, consentendola soltanto per i fini commerciali. Non è preveda la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. Pertanto i valori di THC consentiti (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio; la CANNABIS LIGHT resta illegittima. Ne consegue che “la detenzione e commercializzazione dei derivati, anche se con THC entro il 0.6% , rimangono illecite e regolate dal Testo unico sugli stupefacenti il D.P.R. 309/1990
CONFLITTO GIURISPRUDENZIALE: INTERPRETAZIONE CONCESSIVA
Un’altra parte della Cassazione penale ha ritenuto che la legge fosse diretta al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.) quale incentivo all’agricoltura e all’industria. L’assunto prevede che: se la coltivazione è lecita lo sono anche i prodotti lavorati che ne derivano (cd Cannabis light); prodotti che devono contenere un principio attivo inferiore allo 0,6%. Quindi “ove sia certo che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite, è esclusa la responsabilità penale sia dell’agricoltore che del commerciante“.
CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALE 30 MAGGIO 2019
Le sezioni unite sono state chiamate a fare chiarezza sui due orientamenti confliggente e a decidere se “la commercializzazione di cannabis sativa L, rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 e pertanto se si tratta di attività penalmente lecita”.
Secondo la Suprema Corte :” la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Pertanto chi vende “Cannabis light” commette un reato, disciplinato dal TU sugli stupefacenti
STOP ALLA LEGALE VENDITA DELLA CANNABIS LIGHT
Secondo il principio espresso dalla Sezioni Unite la legge 242 del 2016 non consente la vendita della “cannabis light” pertanto i produttori, gli esercenti, fino ai commessi e ai magazzinieri che commercializzano e vendono i prodotti derivati: l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina, indipendentemente dal THC, commettono un reato – ai sensi dell’Articolo 73. del Testo unico sugli stupefacenti.
A rischio migliaia di posti di lavoro. Si pensa di investire della questione la Corte Costituzionale.
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Abbiamo realizzato questo scritto in occasione della pubblicazione della Sentenza delle sezioni unite penali del 30 maggio 2019.
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