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Casco a scodella

Il casco a scodella, chiamato così per la tipica forma a scodella rovesciata, era il casco più utilizzato da chi guidava il motorino o la motocicletta. Richiedeva una spesa minima e copriva la testa a sufficienza. In breve tempo però ci si rese conto che non possedeva le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la sicurezza del guidatore o del passeggero, perciò fu vietato.
Il divieto di indossare il casco a scodella è in vigore dal 2000 per le moto e dal 2010 per gli scooter, eppure in molti  lo indossano ancora. Devi sapere che non solo è vietato circolare con questo tipo di casco, ma inoltre non avrai nessun tipo di risarcimento in caso di incidente. La Cassazione si è espressa nuovamente sul punto.

Il divieto di usare il casco a scodella

Dal 2000 è vietato circolare con il casco a scodella sui motocicli, cioè sui veicoli con cilindrata superiore ai 50 c.c.
Invece per i ciclomotori, cioè i veicoli con cilindrata non superiore ai 50 c.c. il divieto è entrato in vigore con l’art. 28 della l. 120 del 29 luglio 2010. Quindi con quest’ultima legge l’uso del casco a scodella è escluso per chi guida un ciclomotore, un motociclo ma anche uno scooter.

Lo puoi usare se…

L’uso del casco a scodella è consentito ai ciclisti, ai pattinatori a rotelle, o a chi usa lo skateboard o gli hoverboard, il monopattino elettrico e altri veicoli simili. Anche in questi casi si consiglia di essere muniti di assicurazione contro gli infortuni! E, se si tratta di minori, è bene avere una polizza cd “capofamiglia” che copra questi sinistri.

Risarcimento del danno

Il casco a scodella non è omologato e come tale non è conforme a quello richiesto per legge. Il divieto vale sia per chi guida il mezzo che per il passeggero. In caso di incidente è esclusa la possibilità di ottenere, dall’assicurazione, il risarcimento del danno per le lesioni al volto, comprese quelle ai denti.
Il risarcimento si può chiedere solo se si indossava un casco omologato.

L’ordinanza della Cassazione

La Cassazione con l’ordinanza n. 6161/2020   ha ribadito questo principio. L’ordinanza riporta quanto già affermato dalla Corte in precedenza “la legge 29 luglio 2020 n. 120, all’articolo 28, con decorrenza a dal 12 ottobre 2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000”. Da ciò ne deriva che, il concorso di colpa di colui che utilizza un dispositivo di protezione inadeguato e contrario a legge, fa sì che i danni derivanti (5 denti rotti) restano a carico del danneggiato.

Grazie di aver letto l’approfondimento

Abbiamo realizzato questo scritto in seguito a questa interessate ordinanza della Cassazione.
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