Cittadinanza italiana
CITTADINANZA ITALIANA perché si richiede? Per poter godere di tutti i diritti civili e politici italiani, come ad esempio votare, poter adottare, avere il passaporto italiano ecc… La normativa che la regola è legge 5 febbraio 1992
Legge 5 febbraio 1992 CITTADINANZA
1) PER NASCITA:
l’art. 1 ci dice: E’ cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e’ nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 3 per adozione
2) PER RESIDENZA DALLA NASCITA dello straniero
L’art. 4 al secondo comma reca la seguente disposizione:
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta’, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data
3) PER MATRIMONIO
L’art. 5, modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 prevede che :
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi
DIVIETI
L’ART. 6 PREVEDE UNA SERIE DI EVENTI CHE NON PERMETTONO L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
la condanna per uno dei delitti contro lo Stato (capo I,II,III Libro secondo CP), per un delitto dolosi gravi, motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; e altre vicende particolari.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4) per richiesta DI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
La procedura è ancora lunga, costosa e farraginosa rispetto ad altri Paesi europei.
Vediamo come si fa:
I cittadini stranieri residenti in Italia possono presentare la domanda se rientrano nelle categorie previste dall’art. 9 della Legge 5.2.1992 n. 91 vedi categorie
E’ richiesto anche un ulteriore requisito: il possesso di un reddito personale (o familiare) relativo agli ultimi 3 anni non inferiore a euro 8.263,31 per i richiedenti senza persone a carico; euro 11.362,05 per i richiedenti con coniuge o figli a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata, ai sensi del regolamento D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. (leggi) unicamente ONLINE, sul sito del Ministero dell’Interno. Prima di poter compilare la domanda ci si deve registrare al SPID (il sistema di accesso con un’identità digitale) vedi https://cittadinanza.dlci.interno.it).
Effettuata la registrazione si dovrà compilare la domanda completa degli allegati richiesti
ALLEGATI ALLA DOMANDA
alla domanda on line vanno allegati i seguenti documenti:
1) certificato di nascita con traduzione legalizzata;
2) certificato penale del Paese di origine (o di altri Paesi in cui il richiedente ha risieduto in precedenza), con traduzione legalizzata;
3) marca da bollo da 16,00 euro e ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 euro,
4) fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno;
5) dal 4 dicembre 2018, ai sensi della L. 132/2018, è necessario allegare anche la certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana, pena il rifiuto dell’istanza.
RIFUGIATI E APOLIDI
Per i rifugiati o gli apolidi: in mancanza del certificato di nascita è possibile presentare un atto di notorietà da richiedere alla Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, con l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori. Lo stesso vale per il certificato penale.
DURATA DELLA PROCEDURA per la richiesta delle cittadinanza italiana
Il procedimento deve essere definito in 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. È possibile controllare lo stato di avanzamento del procedimento sul portale Cittadinanza” del Ministero dell’Interno ( https://cittadinanza.dlci.interno.it/ ) con le credenziali utilizzate per la presentazione.
I SOLLECITI e le diffide potranno essere presentate solo se saranno trascorsi i 48 mesi dalla presentazione.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI sulla pratica
Il Ministero dell’Interno ha attivato tre indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza:
area3citt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 0,1,2)
area3biscitt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 3,4,5,6)
area3tercitt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 7,8,9)
problematiche che si possono incontrare:
PREAVVISO DI DINIEGO ex art. 10 bis legge 241 del 1990
Se la prefettura ritiene che ci siano dei fatti che impediscono il rilascio della cittadinanza veniamo avvisati. Riceveremo una comunicazione (preavviso di diniego art. 10 bis) in cui ci verrà indicato cosa è di ostacolo all’accoglimento della domanda.
La persona dovrà entro soli 10 giorni rispondere alla comunicazione per iscritto spiegando e allegando ogni documento utile per dimostrare le proprie ragioni.
Nel caso in cui, nonostante le osservazioni, l’amministrazione resti della sua opinione e RIGETTI la domanda di cittadinanza italiana è possibile fare ricorso entro 60 giorni al TAR (Tribunale amministrativo regionale).
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