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congedo parentale

Congedo parentale:  è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro affinché il genitore possa prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Lo possono richiedere:
– GENITORI NATURALI : quindi tutti i genitori sposati, conviventi e non, adottivi e affidatari
– che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso
– dalla nascita della prole ai 12 anni
– per un periodo complessivo, tra i due genitori – anche contemporaneamente – non superiore a 10 mesi

FUNZIONE DEL CONGEDO PARENTALE

La sua funzione è quelle di permettere alla bambina/o di poter godere del genitore nei suoi primi anni di vita. Periodo che viene definito fondamentale per lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale del bambino.
Si tratta quindi  di un’astensione dal lavoro, parzialmente retribuita (al 30%) finalizzata al benessere della prole.  In modo che, le nuove generazione,  possano ricevere, durante gli anni della crescita, tempo, amore e dedizione da parte dei due genitori lavoratori.

LEGGE E SUE MODIFICHE

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, permette di suddividere il congedo parentale a ore.
Mentre il decreto legislativo del 25 giugno 2015, n. 81, permette di richiedere che il congedo sia fruito con una riduzione dell’orario di lavoro, quindi con la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla circolare INPS del 17 luglio 2015 n. 139.

SE DURANTE IL CONGEDO PARENTALE NON MI OCCUPO DEL FIGLIO?

Essendo il congedo parentale finalizzato alla prole e non al genitore, se uso il tempo per fare altro realizzo una violazione  del rapporto di lavoro, ai danni del datore di lavoro. Tale da  “ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario , anche in forza del disvalore sociale comunemente percepito.”    Per valore sociale si intende che : ” il padre, inteso non come mero percettore di reddito, ma quale soggetto responsabile dedito alla cura diretta dei figli.. e di questi deve occuparsi durante il congedo.
Da quest’ultima frase si comprende come sia – fortunatamente – profondamente mutata la percezione sociale del rapporto tra padre-figlio. Se fino a 50 anni fa il padre era colui che vedeva i figli nel fine settimana, giammai dedito alla cura quotidiana degli stessi, adesso, anche se lavoratore, è tenuto a trovare il tempo per farlo.
La legge, infatti, gli permette di avere tempo, anche parzialmente retribuito, affinché adempia a questo dovere.

Cassazione. civ., sez. lav., 11 gennaio 2018, n. 509   vedi sentenza  e licenziamento

La Cassazione ci dice che il diritto potestativo, in carico al genitore, di poter fruire del congedo parentale non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio nel suo momento funzionale, per mezzo di accertamenti probatori consentiti dall’ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore negli ambiti suddetti (quello del rapporto negoziale e quello del rapporto assistenziale).
Significa che, il diritto potestativo – di prendermi cura della prole –  soggiace  al  controllo, del datore di lavoro,  finalizzato a verificare che lo eserciti con le modalità consentite dalla legge. E che, se si dimostra che c’è stato un abuso,  allorché il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro il licenziamento deve considerarsi legittimo.

Se avete dei dubbi se volete valutare la vostra posizione chiamate lo Studio.

Grazie di aver letto l’articolo!

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