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Coppie di fatto

Coppie di fatto:  lo sai che puoi  regolare una stabile convivenza  – omosessuale o eterosessuale – anche se  non desideri sposarti o fare un unione civile?  Lo istituisce la legge n. 76 del 2016, legge Cirrinnà (la storiavediche si compone di un solo articolo n.1,  nei commi da36 a 65

CHI LO PUÒ FARE?

Coppie di fatto:  se sei maggiorenne, con una persona maggiorenne (del tuo stesso sesso o dell’altro) con la quale sei legato affettivamente e con cui  hai deciso di vivere in modo stabile;  se entrambi siete di stato civile libero e se non siete parenti.
Quindi non puoi se uno dei due è minorenne, se manca la convivenza, se uno dei due è sposato e unito civilmente o non sei pienamente capace.

CHE OPPORTUNITÀ OFFRE

Si tratta di un istituto che  regola alcuni diritti patrimoniali relativi alla vita in comune e il diritti di assistenza reciproca. I commi da 36 a 50 dettano le regole. La coppia deve vivere insieme e ciò deve risultare dall’anagrafe. Se non diversamente stabilito con un contratto (vedi sotto) il regime patrimoniale delle coppia è la separazione dei beni. Tra i diritti di assistenza trovi: il diritto di visita in carcere, all’ospedale e alle informazioni private. Puoi designare il partner per le DAT (disposizioni fine vita) per la donazione degli organi e per la morte. Puoi continuare a usare, per un periodo limitato, l’alloggio di coppia in caso di decesso del proprietario o del tuo partner.

CONTRATTO DI  CONVIVENZA

Se, come coppia di fatto,  desideri dare delle regole alla tua convivenza lo puoi fare, ma limitatamente. Il comma 50 infatti prevede:  I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto deve essere fatto davanti a un notaio e un avvocato che poi provvedono a dargli la forma prevista dalla norma e a trasmetterlo all’Autorità competente.

oggetto del contratto

Il comma 57 individua cosa puoi regolare:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessita’ della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita’ di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni…. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

FINE DELLA CONVIVENZA e del CONTRATTO

Con il contratto puoi scegliere – unico esempio in Italia-  quali saranno le conseguenze patrimoniali con la fine della convivenza e la divisione dei beni  comuni. Anche per  questa ragione è importante che tu ti faccia aiutare  nella redazione del contratto,  così da scansare errori o scelte dettate unicamente dalle emozioni.

GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO

Abbiamo realizzato questo scritto in occasione della settimana dedicata ai diritti della famiglia.
Lo studio è a tua disposizione per fornire una consulenza in materia di contratto di convivenza e ogni altro istituto nell’ambito familiare di coppia e minorile.
Chiama adesso per risolvere il TUO problema 055.353399 o via chat con noi!

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