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DISEREDARE UN FIGLIO

Diseredare un figlio è una scelta che il nostro ordinamento ci permette. Benché la famiglia e i suoi componenti ricevano tutela anche in materia secessioni un genitore può decedere di NON destinare il proprio patrimonio ai figli a a un figlio.

COME DISEREDARE

Il modo più facile per diseredare un figlio è spogliarsi di ogni bene in vita.  Se invece vuoi che il tuo patrimonio, comunque sia formato: denaro, beni  immobili (case, fondi..) mobili registrati ( barche automobili…) mobili (quadri oggetti antichi gioielli…) non vada a tuo figlio o ai tuoi figli DEVI fare un testamento. Infatti se non fai un testamento il tuo patrimonio diventerà il  patrimonio dei tuoi eredi, primi tra tutti i figli.

TESTAMeNTO

Il Testamento è  una manifestazione di volontà che deve avere la forma scritta,   poi vi sono casi particolari in cui può essere orale e trascritta da altri, ma sono casi molto rari.  Il testamento può essere PUBBLICO se viene scritto da un Notaio che riporta in “bella scrittura”  la tua volontà. Oppure può essere fatto direttamente da te, a mano di tuo pugno e si  e si chiama  TESTAMENTO OLOGRAFO.

QUANDO FARE TESTAMENTO

Tutte le volte che se ne sente la necessità. Quindi non bisogna essere avanti con l’età, non bisogna essere in un momento di disperazione, non bisogna essere spronati. E’ l’atto più personale che esiste e quello più libero! Ognuna/o ha diritto di disporre dei suoi beni come meglio desidera senza alcuna sovrastruttura. Cioè per intenderci non dobbiamo dimostrare di essere giusti, equi, buoni ecc. Dobbiamo seguire la nostra pancia (cioè le nostre emozioni più pure) e decidere in assoluta libertà! Lo apriranno dopo la nostra dipartita per cui nessuno potrà rimproverarci.

COME DISEREDARE UN FIGLIO

Bisogna indicare espressamente nel testamento, sia pubblico che privato, la volontà di non lasciare nulla a un figlio. Perché? Il figlio è un erede legittimo; significa che la legge prevede che la famiglia, compresi i discendenti,  siano tutelati e privilegiati rispetto a tutti gli altri. Questa tutela si limita a una quota fissa a loro favore cosiddetta “legittima”.
I legittimari (art. 536 CC) a questi la legge attribuisce una parte dei beni de defunto anche contro la volontà di questi.

GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO

Abbiamo realizzato questo scritto in occasione della libertà di disporre dei propri beni.
Lo studio è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei tuoi diritti.
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