Ergastolo ostativo
Nelle ultime settimane si è sentito tanto parlare dell’ergastolo ostativo e della decisione della CEDU . La Corte Europea ha dovuto pronunciarsi su un tema che in Italia è molto sentito, cioè l’ergastolo per i reati di associazione mafiosa. All’inizio degli anni 90, dopo le stragi legate ai delitti di mafia, il legislatore si è mosso per rafforzare le misure per combattere le associazioni mafiose; tra queste l’ergastolo ostativo. La CEDU non condanna la misura in sé ma il fatto che solo collaborare con la giustizia sia l’indice di ravvedimento per mitigare il regime carcerario.
Cos’è l’ergastolo ostativo?
L’ergastolo “ostativo” è una pena perpetua, cioè una pena non mitigabile con benefici penitenziari o misure alternative alla detenzione. Il detenuto non ha quindi la possibilità di accedere a permessi premio, libertà condizionale, lavoro all’esterno o alla semi-libertà. L’ergastolo a vita è regolato dall’art. 4 bis che è previsto per reati gravissimi legati alla mafia e al terrorismo.
Dato che in carcere tutti anelano ad avere un regime alleggerito, se hai una condanna per reati previsti dal 416 bis, l’unica possibilità che hai per poter ridurre la pena è essere collaboratore di giustizia (art. 58 ter ordinamento penitenziario).
L’elemento mafioso e la collaborazione con la giustizia
Il motivo per cui, nell’ergastolo ostativo, l’accesso alle misure alternative e ai permessi premio è subordinato alla collaborazione con la giustizia è legato al costo di vie umane, di risorse e di stabilità stessa del Paese. Ciò che caratterizza la criminalità organizzata è la stretta “solidarietà del legame e della sua stabilità nel tempo“. Per questa ragione il legislatore individua nella volontà di contribuire alla disintegrazione della cupola mafiosa l’indice reale di ravvedimento.
Ricordiamo che il fine ultimo del legislatore è la protezione della collettività, cioè di tutti noi.
Il percorso rieducativo in carcere
Se l’unica possibilità offerta per ridurre l’ergastolo ostativo è collaborare con la giustizia, ciò significa che non si tiene conto di altri percorsi rieducativi. Nel caso concreto ci potrebbero essere altri elementi che permettono di valutare i progressi nella risocializzazione del detenuto e il suo allontanamento dall’associazione criminale di appartenenza. Tuttavia con l’art. 4 bis se manca la collaborazione con la giustizia si esclude a prescindere ogni altra valutazione. “Qualsiasi cosa il detenuto faccia in carcere, la sua pena rimane immutabile”.
La CEDU
La Corte Europea ha stabilito che l’ergastolo ostativo viola l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in ragione del fatto che offre un solo percorso riabilitativo. Da qui la natura di trattamento inumano o degradante. Spieghiamoci meglio: se al condannato viene offerta un’unica possibilità, quella di collaborare con la giustizia, per dimostrare di non avere più nessun legame con la famiglia di appartenenza, questa scelta legislativa per la CEDU limita “eccessivamente la prospettiva di liberazione”. Inoltre è una scelta che non è completamente libera. Cioè, sempre per la Corte, non corrisponde al vero che il carcerato può scegliere se collaborare o meno. Infatti il fattore che prima di tutto influisce sulla scelta di collaborare è la paura di ritorsioni mafiose verso i propri cari. La Corte ritiene di non poter sottovalutare questo elemento, perciò la riduzione di pena non può essere subordinata alla sola collaborazione con la giustizia.
SOLUZIONI
E’ di questi giorni una decisone simile della Corte Costituzionale, ma la sentenza non è ancora stata pubblicata, in cui si giunge allo stesso risultato. Perché? Perché non sono più gli anni di piombo e il sentire collettivo è cambiato. Anche la mafia è cambiata. Cosa significa? Che il legislatore italiano dovrà ingegnarsi ad individuare altri elementi che, con finalità sempre dirette allo smantellamento delle organizzazioni criminali, possano essere manifestazione di emenda e che mitighino l’ergastolo ostativo.
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Abbiamo realizzato questo scritto data l’importanza della sentenza della CEDU sull’ergastolo ostativo .
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