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Figlio abbandonato riceve un danno grave dall’assenza del genitore

Il figlio abbandonato ha diritto di pretendere il risarcimento del danno, trattandosi di un comportamento illecito. Madre e padre (madre e madre/padre e padre) hanno vari doveri verso i figli minori. L’art. 155 Codice Civile è chiaro: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi …”  Se il diritto viene leso e ne deriva un danno,  ipotesi certa, scatta il diritto di pretendere un risarcimento; diritto che può essere esercitato anche in età adulta.

Il fatto

Un figlio, purtroppo non voluto, nato da una relazione extraconiugale.  A seguito dell’azione proposta dalla madre viene riconosciuta la paternità con gli obblighi discendenti. Doveri ai quali il padre volontariamente si sottrae dalla nascita e per i successivi 40 anni, eccetto un volontario contributo mensile condizionato al segreto sull’esistenza del figlio e sempre che questi fosse tenuto lontano dalla sua famiglia legittima!
Offeso, disprezzato nella sua dignità di figlio e di persona, limitato negli studi e conseguentemente nelle opportunità lavorative, decide di chiedere giustizia. Sostiene che Il padre abbia realizzato, con condotte volontarie, mancanze gravi continue e complesse, che possono  identificarsi come un’omissione unica protratta per 43 anni (la sua attuale età).

Il coraggio di perseverare nella richiesta

Il Tribunale gli dà torto e del pari la Corte di Appello di Firenze che incorrono in omissioni istruttorie importanti. Cioè immotivatamente non ammettono prove rilevanti, dispongono una consulenza tecnica d’ufficio svolta da un medico legale non qualificato e, nonostante le risultanze siano contraddittorie, la pongono a base del diniego. Inoltre dequalificano i diritti violati, ritenendo addirittura che il danno, derivante dall’abbandono, non si sarebbe prodotto in quanto il figlio “si sarebbe a ciò abituato nel tempo”! Insomma qualificazioni a dir poco “timide” dei diritti violati.
Non è affatto facile perdere in primo e secondo grado e decidere di andare avanti, ma il coraggio di un legale e la volontà del figlio ottengono finalmente riconoscimento in Cassazione. 

Cassazione civile 10 giugno 2020 n.11097 “danno endofamiliare da omissione permanente”

Gli ermellini accolgono le doglianze del figlio e riconoscono che, anche a 43 anni, si può chiedere il risarcimento del danno.
Censurano in maniera forte l’operato dei giudici di merito e sottolineano che :
– la prescrizione in questo caso decorre dalla domanda giudiziale – momento in cui il danno si manifesta come oggettivamente percepibile al figlio. Dovendosi interpretare il comportamento del padre, di volontario abbandono e totale disinteresse verso il figlio, come un’unica azione protratta nel tempo.
– esistenza del danno endofamiliare cui consegue il  diritto al contributo al mantenimento successivo alla maggiore età, e il  riconoscimento dei danni patrimoniali esistenziali (morale e biologico) derivante dall’omissione permanete del genitore.

Danno Endofamilare

Si segnala che in questa bella sentenza la Corte fa un’ampia e dettagliata analisi del DANNO ENDOFAMILIARE:  storica, sociologica, giuridica individuando le fonti nazionali ed internazionali che governano la materia e ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale; per cui merita di essere letta.
I principi enunciati, che la nuova sezione della Corte di Appello di Firenze dovrà applicare, ribalteranno il risultato e il figlio abbandonato potrà finalmente ottenere giustizia e ristoro; e con lui molti altri!

Grazie di aver letto l’approfondimento

Abbiamo realizzato questo scritto a seguito di questa importante sentenza in una materia a noi molto cara.
Lo studio legale Bearzotti è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei tuoi diritti  e di quelli dei tuoi figli.
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