Fondo di garanzia per le Vittime della Strada
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (istituito con la L. 990 del 1969 poi abrogata) è previsto dall’art. 285 del Codice delle Assicurazioni Private (D Lgs 7 settembre 2005, n. 209). Si tratta, come dice la parola, di un fondo, una riserva di denaro gestito dalla CONSAP con la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Per ogni polizza di assicurazione obbligatoria per RC, che tutti noi stipuliamo, una piccola parte confluisce in questo tesoretto. La sua funzione è garantire un risarcimento a coloro che subiscono un danno da sinistro stradale ma che non possono pretenderlo per assenza di assicurazione del danneggiante o per altre ragione che vedremo.
Come si alimenta il Fondo
Come prevede l’art. 285 del Codice delle Ass. private:
Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione. Nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
A chi si chiede la liquidazione dei danni?
Ogni Compagni di assicurazione privata deve essere disponibile ad occuparsi della liquidazione dei sinistri che rientrano nella gestione del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
L’art. 286 del codice detto prevede che l‘IVASS (istituto di vigilanza per le assicurazioni) designi, con una turnazione triennale, un’impresa che tratterà in proprio i sinistri facenti carico al Fondo (secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico). L’impresa provvederà alla liquidazione dei danni fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa; ciò che erogherà le verrà restituito dalla CONSAP, che come detto gestisce il Fondo. Nel momento in cui si verifica il sinistro, si verifica sul sito della IVASS qual è la compagnia designata e i suoi contati.
In quali ipotesi si può chiedere il risarcimento al Fondo?
L’art. 283 recita:
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato … risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Come si chiedono i danni?
L’.art. 287 tratta la questione.
Nelle ipotesi previste sopra, l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP, salvo il caso di assicurazione in liquidazione.
Si tratta di richieste di risarcimento che finiscono spesso davanti ad u Giudice, ove l’assistenza legale è obbligatoria.
Grazie di aver letto l’approfondimento
Abbiamo realizzato questo scritto per fornire informazioni e chi si trova ad aver subito un sinistro e debba ricorrere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Lo studio legale Bearzotti è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei tuoi diritti e di quelli dei tuoi figli.
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