Gratuito patrocinio
Più correttamente il gratuito patrocinio è l’accollo delle spese legali da parte dello Stato, istituito con decreto: 1-7-2002 .
Cosa s’intende? Che un avvocato vi assisterà e difenderà a spese zero, perché la parcella sarà pagata dallo Stato; cioè sarà a carico della collettività.
La legge è stata modificata nel 2005 .
Gratuito patrocinio per cosa?
Il gratuito patrocino è per lo più limitato al giudizio. Cosa si intende?
Iniziare una causa o resistere (difendersi) a chi ci ha fatto causa in ambito civile, penale, amministrativo, contabile e tributario. Eccezione per le controversie transfrontaliere in ambito civile e commerciale (sotto specificato)
Pertanto tutta quella che è l’attività che un avvocato svolgere per evitare un contenzioso, o l’attività stragiudiziale, NON è compresa nel patrocinio a carico dello Stato; resta quindi a carico della parte.
Limiti di reddito
A) Si può beneficiare del patrocinio se non si supera il tetto massimo di reddito lordo pari a € 11.746,68 (imponibile riportato nell’ultima dich. redditi, D.M. leggi in vigore dal 31 gennaio 2021).
Il tetto massimo si determina SOMMANDO I REDDITI del nucleo familiare convivente quindi prodotti da: coniuge, unito civilmente e altri familiari (nonna, zia,fratello figlio nipote) oltre a quelli prodotti dal richiedente.
B) Eccezione: si tiene conto solo del reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono:
1) diritti della personalità: i diritti di rango costituzionale come: diritto alla salute, al nome, all’integrità fisica, alla libertà sessuale, all’identità personale ecc..
2) diritti che sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con cui convive. Per meglio comprendere: in una causa di separazione si terrà conto solo reddito del richiedente.
3) casi particolari previsti dalla legge.
“Ciò che rileva è la convivenza” Cass.pen.18/04/2018 n° 17426
Recentissima la sentenza della Corte di Cassazione ha preso in esame la situazione di una persona priva di reddito, di fatto mantenuta dai genitori, con i quali NON conviveva.
La Corte ha ritenuto che non sia equiparabile, per quel che rileva l’applicazione della legge sul patrocinio a spese dello Stato, la situazione di una persona non convivente ma fiscalmente a carico di un determinato nucleo familiare, e persona convivente . Gli ermellini ravvisano infatti nella CONVIVENZA “una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi”.
Chi può richiedere l’ammissione?
GIUDIZIO PENALE: i cittadini italiani, comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato quando sono: indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile.
GIUDIZIO CIVILE: i cittadini italiani, stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno “al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”, stranieri contro l’espulsione o domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato, apolidi, gli enti o associazioni che non abbiano fini di lucro (es. ONLUS) e non svolgano attività economica; “quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.
PRECONTENZIOSO CIVILE : per l’attività di consulenza delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.
Davanti a quali giudici lo posso richiedere?
Il patrocinio a spese dello Stato può venire concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di cassazione, fase della Sorveglianza, TAR (tribunali amministrativi regionali), Consiglio di Stato, Commissioni tributarie Provinciali e Regionali e Corte dei Conti.
Se perdo in primo grado cosa accade?
Se perdo il giudizio (rectius sono rimasta soccombente) posso giovarmi dell’ammissione per proporre l’Appello? No, come recita al’ART. 120 La parte ammessa rimasta soccombente non puo’ giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Perciò dovrò proporre una nuova istanza di ammissione per l’appello o il reclamo.
ATTENZIONE: in un processo civile se sono stato ammessa e ho perso, e sono stata condannata a pagare le spese all’altra parte, risultata vittoriosa, queste spese restano a carico mio!! Perché lo Stato si impegna solo a pagare onorari e spese dovute al difensore della parte ammessa al beneficio ( Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
Grazie di aver letto l’articolo
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Buongiorno volevo gentilmente un consulto veloce in merito al gratuito patrocinio: se la persona dichiarante, il cui reddito lordo supera di poco il tetto massimo imposto x legge ma ha a carico madre disoccupata e fratello studente, viene comunque escluso dal beneficio?
Grazie
Come indicato nell’articolo, che va letto fini in fondo per comprendere il ragionamento che sta dietro all’istituto, vanno SOMMATI i redditi lordi di tutte le persone che abitano insieme. Per cui va visto se la persona disoccupata percepisce una NASPI e il suo ammontare; se il fratello riceve del reddito da parte del genitore tenuto al mantenimento ecc. Se i due soggetti non percepiscono nulla si alza la soglia di mille euro per persona a carico. Per cui al tetto massimo di reddito lordo vanno sommati 1000,00 euro per persona a effettivo carico
Buongiorno .. sono invalido per 80 % e con disoccupazione naspi per tre mesi sono uno stagionale . inabilità al lavoro ,e 104 articolo 1 comma 3 ma o un reddito 18.500.00 . Ovvio che vorrei vendere ma nessuno vole comprare .. in pratica mi sento in una morsa . Per lo stato sono ricco ma a stento sopravvivo. Volevo sapere se posso avere il patrocinio gratuito perché sto chiedendo il 100 % a inps perché la mia patologia rara lo prevede il 100%
mi spiace ma supera ampiamente i limiti di reddito; se legge tutto l’articolo trova ogni riferimento