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guido ubriaco e provoco un omicidio stradale

Guido ubriaco e provoco un omicidio stradale;  situazione che non è andata a diminuire con l’entrata in vigore della Legge n. 41  del 23 marzo 2016.
Come molti sanno è stata creata una fattispecie autonoma di reato: l’art. 589 bis (Omicidio stradale) che al secondo comma prevede: Chiunque  ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica…. cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni.
L’articolo 589 bis è molto complesso, qui approfondiamo solo la parte che riguarda l’ipotesi un cui guido ubriaco.

GUIDA IN STATO DI EBREZZA prima delle legge n.41/2016

Prima del 25 marzo 1016 se, alla guida di un veicolo a motore, per colpa e in stato di ebrezza, cagionavo la morte di una, o più persone rispondevo dei reati di: omicidio colposo (singolo o plurimo) e di guida in stato di ebrezza.
Cioè di due fattispecie di reato che, in gergo giuridico, si dice concorrono tra loro. Il concorso di reati prevede delle somme (particolari) tra le pene previste da ogni singolo reato.

OMICIDIO STRADALE aggravato: guido ubriaco

Dal 25 marzo 2016 l’omicidio stradale è una fattispecie autonoma di reato che si realizza quando:
1)  una persona alla guida di un veicolo a motore
2 ) per sua colpa, causa un incidente, dal quale deriva la morte di un’altra persona.
Se a questo aggiungo:
3) lo stato di ebrezza, cioè con un tasso alcolemico  non  consentito ex  art 186 CdS
risponderò sempre di omicidio stradale ma in forma aggravata,  come indicato nel secondo comma dell’art.589 bis.

CONCORSO O REATO COMPlESSO?

Ci si chiede se davanti a questa nuova fattispecie di reato devo operare sempre una somma tra le pene oppure no.
La questione non è di poco conto:
per la collettività che deve avere certezza sulla legge applicabile e sulla pena;
per l’imputato al quale si DEVE garantire il “favor rei” , cioè l’applicazione della norma penale a lui più favorevole.

CORTE DI cASSAZIONE IV sez. pen. sentenza N. 26857 DEL 12.6.2018

“Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L. n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all’art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati”.

reato complesso

Quindi, dopo l’entrata in vigore delle nuova legge, qualora:  guidando un veicolo da ubriaco cagiono, per colpa, la morte di una persona, risponderò solo di omicidio stradale.  Cioè di un ipotesi di reato complesso  (art.84 codice penale) che si realizza quando  “la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi, reato”.
Il suo significato è quello di non addebitare più volte a una persona lo stesso fatto di reato.
Questa scelta di politica criminale contraddistingue gli ordinamenti democratici degli stati moderni.

Lo Studio Legale tratta la materia del diritto penale del 1991

Grazie di aver letto l’articolo!

 

 

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