Gatti, ermellini, scoiattoli, volpi e naturalmente cani a guinzaglio
L’obbligo di tenere gli animali a guinzaglio trova fonte normativa in un’ordinanza del Ministero della Salute del 2013 che è stata prorogata fino al 30 agosto 2020 (in attesa di una disciplina organica)
all’Art. 3: ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità’ di persone o animali o su richiesta delle autorità’ competenti.
Facciamo chiarezza: perché guinzaglio e museruole
In quest’ottica si inseriscono le limitazioni per i cani: guinzaglio e museruola.
Regolamenti locali
Per cui è indispensabile per non incorrere in salate sanzioni informarsi bene sul sito della vostra Regione e del vostro Comune (digitate “regole guinzaglio” e troverete).
Comune di Firenze
Art. 18 bis mezzi di trasporto pubblico locale Si autorizza l’accesso a un solo cane per detentore che DEVONO usare guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l’utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini.
Art. 19 giardini, parchi ed aree pubbliche: è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. Come detto al primo paragrafo va portata con sé.
Art. 21 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblici sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali.
Cassazione obbligo di custodia e del guinzaglio
In una triste vicenda – ove un’anziana, nell’intento di salvare il proprio cane, che era stato aggredito da un’altro che girava sciolto, era intervenuta per sedare la zuffa e, travolta dagli animali è deceduta – la Cassazione ha affermato che: il responsabile del cane non tenuto al guinzaglio dovrà risarcire tutte le conseguenze che da tale azione possono derivare
Grazie di aver letto l’approfondimento
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