legittima difesa cosa cambia
Legittima difesa cosa cambia? La legittima difesa è , era, un istituto residuale, nel senso che, prima di difendermi da solo, devo, ove possibile, chiamare aiuto e richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Questo per evitare il Far West dove imbracciava il fucile e sparava. La legittima difesa è la scriminate per antonomasia, cioè quella che rende lecita un fatto di reato.
COSA PREVEDEVA LA LEGITTIMA DIFESA
Qualunque avvocato che tratti di diritto penale vi potrà confermare che la legittima difesa era un caso quasi scolastico, cioè limitato ai testi di diritto in quanto affinché sia ritenuta legittima la mia reazione devono concorrere un’infinità di circostanze.
L’art 52 codice penale prevede:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Già la semplice lettura evidenzia una molteplicità di situazioni da provare.
LEGITTIMA DIFESA COSA CAMBIA
Viene introdotto dopo il primo comma, sopra riportato, il secondo comma:
2 – Nei casi previsti dall’articolo 614 Violazione di domicilio vedi primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3 – Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4 – Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
IN PRATICA COSA CAMBIA
Legittima difesa cosa cambia: che se sono a casa mia, in ufficio, in studio, dal benzinaio, in un negozio ecc e qualcuno entra senza avere il mio permesso (violazione di domicilio) posso usare contro di lui un arma, se ho il porto d’armi, SENZA DOVER DIMOSTRARE CHE ERA IDONEA COME DIFESA, quando difendo me o un’altro o i miei beni e mi sento in pericolo di essere aggredito.
eccesso colposo in legittima difesa
L’articolo 55 codice penale prevedeva che, benché potessi difendermi contro un male ingiusto, nella scelta dei mezzi offensivi non potevo eccedere. Se avessi esagerato non avrei risposto del fatto nell’ipotesi dolosa (cioè del fatto deciso con coscienza e volontà) ma nell’ipotesi colposa (cioè delle decisione negligente, imperite, imprudente) come si legge nel comma 1 sotto riportato,
il NUOVO articolo 55 CP
1 – Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2 – Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
cosa cambia nell’eccesso colposo
L’articolo 61 co.1 n. 5 stabilisce
l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Cosa s’intende? Che se mi difendo da chi mi aggredisce o mi sta per aggredIre approfittato delle mia situazione di inferiorità (sono giovane, vecchio, diversamente abile, malato…) posso difendermi in qualunque modo senza temere di eccedere nelle difesa.
Lo stesso se sono in una situazione di grave turbamento; cioè valuto il tuo stato oggettivo e anche soggettivo, il turbamento dovuto alla paura, allo shock.
COS’altro cambia CAMBIA
Le pene: l’art. 614 violazione di domicilio diventa da uno a quattro anni e due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Anche l’art. 624-bis. furto in abitazione e furto con strappo si prevede un aumento di pena da quattro a sette anni e dacinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Anche le pena per la rapina sono aumentate
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Abbiamo realizzato questo scritto il 29 marzo 2019 una prima lettura delle modifiche oggi approvate in Senato non ancora promulgate.
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