Messa alla Prova, il calcolo si fa sulla pena base.
L’istituto della sospensione del processo con “messa alla prova” è un procedimento speciale, alternativo al giudizio penale ordinario, come definito dalla Corte Costituzionale sentenza n.240/2015. Si può accedere, se il fatto di reato contestato, prevede una pena edittale detentiva non superiore al suo massimo a 4 anni. Ancora nel caso dei delitti elencati dal comma 2 dell’articolo 550 cpp.
L’estinzione del reato
L’istituto della messa alla prova ha trovato in breve tempo un grande seguito, in quanto, coniuga la prospettiva di estinguere il reato, attraverso un percorso che prevede un “trattamento sanzionatorio attenuato” della durata di pochi mesi.
Prospettiva allettante, rispetto all’alternativa di dover affrontare un processo penale con il rischio di riportare una condanna.
ORIGINE DAL PROCESSO MINORILE
La messa alla prova, già conosciuto dal nostro ordinamento nell’ambito del processo penale minorile, viene mutuato dalla tradizione anglosassone. E’ fortemente innovativo rispetto ai tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio statuale cui siamo abituati; è tra i primi a dare concretezza alla funzione social preventiva del trattamento sanzionatorio prevedendo degli obblighi, non a favore dello Stato ma:
1- nei confronti della persona offesa del reato, che deve essere e ristorata del danno patito. Inoltre devono essere eliminate le conseguenze dannose del reato.
2- Nei confronti della comunità, grazie alla previsione di un lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un impegno gratuito, per un periodo significativo, svolto con costanza e serietà, sotto l’egida dei Servizi Sociali e di un tutor fornito dall’Ente.
Presa di conoscenza del disvalore del fatto
Per la prima volta si chiede all’imputato una profonda riflessione sul disvalore del fatto. E’ indubbio che svolgere un “turno lavorativo” gratuito per un periodo significativo induca a riflessioni profonde.
La messa alla prova favorisce anche la realizzazione dell’intento Costituzione di recupero e inserimento sociale del condannato. E’ frequente che, coloro che iniziano per obbligo penale, continuino poi per “scelta” perché, è indubbia, la gratificazione intima, derivavate da qualunque forma di volontariato.
Zone d’ombra
All’atto pratico, atteso il breve periodo trascorso dalla sua entrata in vigore (L. 28 aprile 2014 n.67) si sono venuti a creare, in ambito giurisprudenziale, delle zone d’ombra. Secondo alcuni il limite dei 4 anni è da ricondurre alla pena base, secondo altri a quella rideterminata dalla presenza di circostanze aggravanti. Orientamenti che, di fatto, hanno determinano una disuguaglianza di applicazione..
L’intervento della Cassazione a Sezioni Unite
L’intervento della Cassazione a Sezioni Unite ha fatto chiarezza. E’ stata definita la ratio del procedimento speciale. Non è quella di attrarre nell’orbita di applicabilità unicamente i reati posti nella fascia di “gravità bassa”, bensì quella di rendere competitivo l’istituto. Questo per soddisfare le esigenze deflative – con la consapevolezza: “che la pena può non essere la conseguenza ineluttabile di ogni reato”. Da qui l’applicabilità anche a reati che prevedono una sanzione grave, come ad esempio il furto aggravato. Questo non crea una disparità sanzionatoria in quanto, il Giudice, potrà sempre variare, ex art. 133 C.P., il programma, le modalità e il tempo di esecuzione della MAP. Si prevede anche, in caso di esito negativo, la detrazione del tempo di esecuzione dalla MAP, sulla pena da scontare.
Il principio di diritto per l’individuazione dei reati rientranti
Con la sentenza n. 36272 del 01.9.2016 viene affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.
GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO
Abbiamo realizzato questo scritto per informare le persone.
Lo Studio Legale Bearzotti è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia penale.
Ti può interessare anche:
L’istituto della messa alla prova – VIDEO
prescrizione penale entra in vigore la sospensione, cosa cambia?
Reati procedibili a querela, ampliamento
GRATUITO PATROCINIO, chi e quando si può richiedere?
Chiama adesso per prendere contatti e, se ti saremmo piaciuti, staremo al Tuo fianco per risolvere insieme il Tuo problema 055353399 o via chat 3939182114