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MINORI EREDITA’ quali diritti e come esercitarli

I minori chiamati all’eredità sono rappresentato dai genitori o da uno di essi o da terzi nominati dal Giudice.   Il minore NON PUO’ ACCETTARE AUTONOMAMENTE un’eredità perché per legge è incapace. Nemmeno il genitore, tutore, curatore può farlo in autonomia perché, in aggiunta a questi, ci vuole sempre l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il GIUDICE TUTELARE

Perché con i minori in caso di eredità interviene sempre il GT? Nella nostra legislazione la protezione del minore è assoluta. Anche chi ne fa le veci, e si occupa di lui ,non è ritenuto “capace” di poter fare una scelta in autonomia riguardo all’eredità. Infatti ci potrebbe essere un conflitto di interessi, o i denari potrebbero “sparire”; allora è necessario che il tutto passo al vaglio di un Giudice

COSA FARE

In caso di eredità, il legale rappresentante del minore PUO’ accettare o rinunciare. Per compiere quest’atto dove rivolgersi al giudice tutelare e dimostrare quale si l’interesse del minore.  Se si tratta di accettazione questa può avere SOLO la forma del beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 c.c., è una norma a tutela dei patrimoni. Infatti solo una volta compiuto l’inventario e verificata l’effettiva convenienza per il minore il giudice decreta l’accettazione. In quel momento il minore diventa erede e il patrimonio diventa unico.  Se si tratta di rinuncia il Giudice esaminerà l documentata portata a sostegno delle NON convenienza per il minore all’eredità.

Se il legale rappresentate non si attiva?

In questo caso la situazione si “congela”. Nel senso che il termine per il minore di accettare o meno l’eredità non è di un anno dalla chiamata (all’eredità) ma di un anno dal compimento della maggiore età ex art. 489 c.c., . Quindi se chi ha la responsabilità genitoriale nulla compie ai 18 anni il chiamato può solo accettare con beneficio d’inventario. Svolto l’inventario deciderà ciò che reputa meglio per sé.

E SE ENTRO IN POSSESSO DEI BENI EREDITARI?

Questione interessante, ma dato che il minore può SOLO accettare con beneficio di inventario ogni altra forma di accettazione definita espressa o tacita non produce effetto. Quindi anche se compie atti che per i maggiorenni costituiscono atti concludenti per l’accettazione dell’eredità, non lo sono per i minori. Pertanto anche se entra in possesso dei beni e ne usa sempre dall’inventario si dovrà. Come confermato dalla  Cassazione, 5 giugno 2019, n. 15267 .

GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO

Abbiamo realizzato questo scritto per informare gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Lo Studio Legale Bearzotti è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei tuoi diritti.
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