‘auMateria scivolosa l’obbligo di mantenimento
I figli hanno diritto ad essere sostenuti dai genitori in ambito affettivo, di cure ed economico: da qui l’obbligo di mantenimento. Il contributo è imposto dalla legge per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Questa ultima categoria si divide tra economicamente non auto sufficiente e bighellone con conseguenza diverse come vedremo. L’assegno di mantenimento deve essere tale da ricomprendere le spese ordinarie.
Disposizioni di legge
Il tuo obbligo di mantenimento dei figli, anche maggiorenni, deriva da l’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e seguenti del codice civile: i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Non è prevista nessuna cessazione per il solo fatto che il figlio abbia raggiunto i 18 anni.
L’obbligo ribadito con la Legge n. 54/2006 che all’art. 155-quinquies ha stabilito che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Quando cessa l’Obbligo?
Non si tratta di un obbligo sine die, come commenta il Trib. Novara n. 238/2011: ”non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età – non prevedendo né l’art. 30 Cost., né l’art. 147 c.c. alcuna scadenza ad esso collegata – ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle circostanze del singolo caso” (Trib. Novara n. 238/2011). Vediamo i due casi.
INDIPENDENZA ECONOMICA cosa significa?
Qual è il PRESUPPOSTO che decreta l’indipendenza economica? la CAPACITA’ di poter essere indipendente.
Gli ermellini con la sentenza 16/05/2017 n° 12063 ci dicono che “dimostrare di avere espletato una attività lavorativa”, così dando prova del raggiungimento di una adeguata capacità “determina la cessazione dell’obbligo di mantenimento ad opera del genitore”. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori, come nella specie il licenziamento, le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
Quindi una volta dimostrato di poter svolgere un lavoro (capacità) anche a intermittenza (Cass. 30/10/2013 n° 24515 attività lavorativa, seppur discontinua, ma attestante quantomeno il possesso di capacità idonee per immettersi nel mondo del mercato del lavoro) con la percezione di “un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass. civile n. 20137/2013) viene meno l’obbligo di mantenimento dei figli.
Attività lavorative che non consento l’indipendenza economica
Secondo i Tribunali le attività lavorative sotto elencate non sono idonee alla cessazione dell’obbligo:
– gode di un reddito da lavoro ma sta ancora finendo la sua formazione;
– ha un lavoro precario;
– lavora come apprendista;
– svolge un lavoro non qualificato rispetto al titolo di studio (ad esempio se ha una laurea in ingegneria e in attesa del lavoro svolge lavoro di cameriere);
– ha una borsa di studio per svolgere un dottorato di ricerca.
DIPENDENZA ECONOMICA COLPOSA
Una volta terminati gli studi se la figlia/o non si dà da fare per cercare un lavoro per pigrizia, per scarsa volontà di applicarsi o a causa di condotte irresponsabili sul piano professionale o personale– quindi non diventa indipendente avendone la capacità – viene meno l’obbligo di mantenimento dei figli.
CESSAZIONE dell’OBBLIGO in che forma si attua: giudizio o accordo?
ACCORDO: i genitori possono trovare tra di loro un’intesa per far cessare l’obbligo di mantenimento; che valore ha detto accordo se non viene sottoposto al vaglio del Giudice? La Giurisprudenza è divergente. Secondo alcuni la pattuizione non ha valore ” si esclude la modificabilità delle «condizioni in punto affido e mantenimento dei figli adottate nell’accordo omologato, dal momento che la legge rimette al Giudice il controllo su tali disposizioni”(Trib. Savona, sent. n. 253/18 del 1.03.2018). Altri Tribunali riconoscono all’accordo valore di prova per chiedere l’emissione di un provvedimento di ingiunzione.
MANCATO ACCORDO Il genitore che vuole chiedere la cessazione, contrario l’altro, non ha altra scelta se non quella di presentare ricorso fornendo “LA PROVA che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile” (Cass. n. 2289/2001).
PROVA della CAPACITA’ lavorativa della figlia/o
Prova per nulla semplice da fornire. Il nostro consiglio è quello di rivolgersi a un legale che si occupi di diritto familiare e di un investigatore privato che sappia fare il suo mestiere. La sinergia tra le due figure professionali consente di verificare se ci sono le condizioni per ritenere fondata la presentazione di un ricorso volto a far cessare l’obbligo di mantenimento.
Se è dovuto non ci sono questioni, il diritto dei figli è PRIMARIO. Se non è più dovuto continuare a percepirlo è un comportamento altamente scorretto dato che è perpetrato ai danni di un genitore.
GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO
Abbiamo realizzato questo scritto per fornire informazioni ai figli e ai genitori sui rispettivi diritti.
Lo Studio Legale Bearzotti è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia familiare.
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Buongiorno.
Molti anni fa, ho chiesto all’INPS di pagare l’assegno ai figli direttamente, con bonifico dall’INPS ai figli, dopo molti anni precedenti, in cui versavo l’assegno ai figli, personalmente.
Oggi, i figli sono autosufficienti, avendo anche un buon lavoro, e mi chiedono di sospendere l’invio dei bonifici dall’INPS.
l’INPS però chiede una sentenza del giudice per procedere alla sospensione.
C’è un modo per evitare una nuova trafila in tribunale per realizzare la sospensione?
Grazie
trattandosi di una modifica di un ordine del giudice deve fare un atto che abbia un valore equipollente. Può farlo per il mezzo delle negoziazione assistita o della mediazione che sono più veloci; deve quindi rivolgersi ad un’avvocata/o