PAS – Parental Alienation Syndrome
Prima di tutto la PAS NON ESISTE!
Il deriva dall’inglese Parental Alienation Syndrome cioè “Sindrome da alienazione parentale”. La PAS è stata a lungo invocata per giustificare l’allontanamento dei figli alle madri vittime di maltrattamenti e di violenza da parte del compagno/padre. La sindrome NON HA BASI SCIENTIFICHE e non deve/può motivare l’affido esclusivo dei figli. L’ICD-11, il sistema di classificazione nosografico dell’OMS (organizzazione mondiale della sanità) ha confermato, nella release del settembre del 2020, una definitiva esclusione della sindrome di alienazione parentale, facendo seguito all’analoga presa di posizione del DSM-5.
L’INVENZIONE PAS
La PAS è introdotta per la prima volta, negli anni Ottanta, dallo psichiatra americano Richard Gardner.
Secondo lo “psichiatra” quando due genitori si separano in modo conflittuale uno dei due genitori (genitore alienante) può “programmare” i figli ad odiare e rifiutare l’altro genitore (genitore alienato). In sostanza, può accadere che durante una separazione il figlio si rifiuti di vedere il padre a causa dei maltrattamenti e della violenza (si tratta di abusi) in cui è costretto a vivere giornalmente, anche se gli episodi sono prevalentemente rivoti alla madre
I Tribunali che decidono riconoscendo la PAS rappresentano un serio pericolo per i minori abusati e per il coniuge maltrattato.
Questa teoria risulta ancora più vergognosa se si legge ciò che Gardner scriveva riguardo i bambini, la pedofilia e le donne .
Perché la PAS non esiste?
Nel DSM 5, cioè il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quello di riferimento per tutti i medici e i terapeuti la sindrome (PAS) non è nominata! Per cui non è scientificamente riconosciuta. L’ICD-11, il sistema di classificazione nosografico dell’OMS ha confermato, nella release del settembre del 2020, una definitiva esclusione della sindrome di alienazione parentale.
Purtroppo non è la prima volta che teorie strampalate vengono adottate con il sostegno di assistenti sociali, consulenti tecnici, avvocati e infine dei Giudici che su di essi basano le decisioni.
L’opinione pubblica si è fortemente mobilitata contro decisioni vissute come inique. Sono sorte Associazioni a difesa delle donne maltrattate e dei diritti dei fanciulli. Le categorie professionali: avvocati, psicologi e psichiatri hanno preso ferma posizione contro questo ingiusto modo di “risoluzione delle controversie”.
Violenza istituzionale
Strappare un figlio dalla propria madre, dai propri affetti e dalla casa familiare è una vera e propria violenza istituzionale. Significa infrangere tutte le regole a protezione dell’infanzia e quelle a tutela delle donne maltrattate
Finalmente si cambia registro
Il 3 gennaio 2020 la Corte d’Appello per i minorenni di Roma ha emanato un ordinanza , si riporta uno stralcio , che segna il passo del cambiamento. Il provvedimento in sintesi riconosce il trauma che l’allontanamento (disposto dal Tribunale) avrebbe causato al minore e decide per il ricongiungimento del figlio con la madre. Secondo la Corte d’Appello il diritto del figlio di essere ascoltato e il rispetto delle sue volontà che sono il riflesso delle sue emozioni devono precedere qualunque accertamento. La Corte rimette al centro il minore e il suo benessere ribadendo che tutto deve tendere a questo. Strapazza il Tribunale per la leggerezza con la quale aveva ordinato l’affido al padre: “appare velleitaro ritenere che sia possibile ricostruire un legame parentale, recidendo l’altro”.
Brescia dopo la Cassazione Sent 1.4 – 16.5.2019 n.13274
La Corte di Appello di Brescia segue una pronuncia del Supremo Collegio che già si era espressa dicendo che :” qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005). In breve ci dice che l’affido esclusivo non può fondarsi solo sulla diagnosi della PAS” . La PAS inizia ed essere riconosciuta per ciò che è: un’invenzione NON riconosciuta dalla scienza medica ufficiale
GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO
Abbiamo realizzato questo scritto in occasione della pronuncia della Corte di Appello essendo da sempre contrari al riconoscimento della PAS.
Lo Studio Legale Bearzotti è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei tuoi diritti
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