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Il pedone e la strada

Il pedone se si muove sulla strada è obbligato al rispetto delle norme del codice della strada e del codice civile, al pari di tutti gli altri! Quindi il fatto di essere un pedone, non determina un’esenzione di responsabilità e, se il suo comportamento viola le norme, ne risponde civilmente e penalmente. Esempi? Chi attraversa la strada senza guardare, lontano dalle strisce, o parlando al cellulare oppure scende dal bus e attraversa senza guardare ecc. Come funziona la responsabilità sulla strada se la controparte è un pedone?

Regole di comportamento obbligatorie per i pedoni

Art. 190 Codice della Strada  “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.
“E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità”.

Regole di prudenza nei confronti del pedone

Con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, le regole di condotta si trovano nell’art. 191 CdS. Il comportamento da tenere si concretizza nell’obbligo generale di attenzione.
Il dovere di attenzione “teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali di:
– ispezionare la strada costantemente, dove si procede o che si sta per impegnare;
– mantenere sempre il controllo del veicolo;
– prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada”.
In questo senso si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 18321/2019 (vedi sotto).

Le presunzioni di colpa del conducente

La regola è che quando in un incidente è coinvolto un pedone, il conducente del veicolo si presume colpevole in base all’art. 2054 codice civile. La norma stabilisce che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“. Quindi grava su chi ha investito il pedone una presunzione di responsabilità del sinistro stradale. Su quest’ultimo grava anche l’onere di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

Concorso di colpa del pedone

Nel caso in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo, si può ipotizzare un concorso di colpa del pedone, o addirittura una sua responsabilità esclusiva. Anche in questi casi sarà sempre il conducente del mezzo a dover provare l’anomalia del comportamento del pedone, e non viceversa. Quindi resta in capo al conducente infatti l’onere della prova.
La Cassazione, nella ordinanza n. 2241/2019 , ha chiarito che: “ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa, tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”.

Colpa esclusiva del pedone

La Cassazione, con la sentenza n. 18321 del 2019 , ha stabilito che, in caso di investimento, si ha colpa esclusiva del pedone in presenza di una duplice condizione:
– il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso;
– nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza“.
Quindi, se sono rispettate queste due condizioni – non facili da provare – la colpa può essere attribuita esclusivamente al pedone.

Il pedone che attraversa stando al cellulare

Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 380 del 7 giugno 2019, ha stabilito, per la prima volta in Italia, una pesante riduzione del risarcimento per una donna che ha attraversato la strada senza guardare perché concentrata sull’uso del cellulare. Il Tribunale ha concluso con un concorso di colpa  del pedone per l’80%, e solo del restante 20% al conducente. La sentenza afferma che “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.,… può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”.

Se il pedone, condannato al risarcimento non paga?

Partiamo dal presupposto che ci sia stato un accertamento, ad esempio i Vigili intervenuti abbiano attribuito la responsabilità dell’evento, incidente stradale, alla condotta del pedone e quindi abbiano elevato anche la contravvenzione. Che si fa? Intanto se sei venuto a conoscenza del verbale vuol dire che sono spirati i termini per fare la denuncia, e che quindi l’accertamento dei fatti lo devi fare in sede civile. Cioè devi chiamare in giudizio il pedone, svolgere il processo, che riconosca la tua estraneità nella causazione del sinistro e ponga la responsabilità parziale o totale in capo al pedone, quantificando l’ammontare del danno. A quel punto con una sentenza se non sei riuscita ad ottenere ciò che ti spetta con le buone, devi tentare con l’esecuzione forzata. NON puoi rivolgerti al Fondo vittime della strada perché questa ipotesi non è contemplata, tra i danni risarcibili.Quindi, trattandosi di responsabilità  personale il pedone ne risponde unicamente con i suoi beni o, se ha una polizza cd. capo famiglia, con quella.

Grazie di aver letto l’approfondimento

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