PRESCRIZIONE
Siamo in ambito penale, la PRESCRIZIONE è una misura temporale entro la quale lo Stato può esercitare il suo potere punitivo. L’entrata in vigore della legge L. n. 3 del 2019 avvenuta il 1° gennaio 2020 modifica questo il tempo. Cioè se in primo grado ho avuto una condanna o un assoluzione il tempo della prescrizione si congela.
Come mai c’è un termine? Negli Stati di diritto, cioè in cui è il diritto scritto che regola la vita delle persone ci devono essere delle certezze. Tra queste:
– le condotte penalmente vietate
– la pena che consegue a ogni violazione
– il tempo massimo entro il quale posso essere giudicata.
Vediamo cosa cambia con l’entrata in vigore delle nuove regole
Abbiamo detto che se commetto un reato, non starò in eterno in attesa di venire o meno condannata. Entro un termine rigoroso, prefissato dalla legge, o verrò condannata, con una sentenza passata in giudicato, o non potrò più essere giudicata. Ecco le novità contenute all’art. 1:
DECORRENZA del termine della prescrizione
Art. 1 lettera d:
all‘articolo 158, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e’ cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e’ cessata la permanenza o la continuazione»
Il testo non muta dal precedente se non per la reintroduzione della parola continuato.
SOSPENSIONE della prescrizione
Art. 1 lettera e
all’articolo 159: 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna»; 2) il terzo e il quarto comma sono abrogati; f) all’articolo 160: 1) il primo comma e’ abrogato; 2) al secondo comma, la parola: «pure» e’ soppressa;
Si applica ai reati commessi dopo il 1°gennaio 2020
Perché della modifica?
Perché 1/4 dei procedimenti penali evapora per il consumarsi del tempo.
Significa che lo sforzo dello Stato per trovare chi delinque e per condurlo a processo è stato vano. E quindi che tutto il personale coinvolto: atti di indagine, forze di polizia, corpi speciali, magistrati, funzionari amministrativi, traduttori, avvocati, strutture giudiziarie, carceri eccetera (la lista è davvero lunga) ha lavorato inutilmente. Quindi:
– un grave dispendio di energie umani con un costo oneroso costo
– dei delinquenti a piede libero
– l’incertezza sociale che ne consegue.
Una giustizia che non funziona è un deterrente per gli investimenti esteri, è sinonimo di arretratezza del Paese.
Quali sono i termini attuali perché si realizzi la prescrizione
Senza entrare troppo nello specifico diciamo che il primo comma dell’at. 157 CP recita: ” La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
I calcoli per verificare se si sia verificato il decorso del tempo non sono affatto banali e ci vuole una persona che lo faccia di mestiere; se non siete convinti leggete l’art. 157 e 158 CP, che indica da che momento decorre il tempo perché si verifichi la prescrizione e mi crederete.
Ma, con l’entrata in vigore delle nuove norme la prescrizione resta SOSPESA “fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio”.
Perché si riparla spesso di modifica della prescrizione?
Perché il nostro sistema giustizia non funziona e tutti i Governi tendono a mettere mano alla prescrizione.
Adesso con la Sospensione della prescrizione dopo l’emissione della sentenza di primo grado” il tempo si congela. Vuol dire che il tempo non scorre più, si ferma.
Ma questa decisione deve fare i conti con il con il principio costituzionale ed europeo di ragionevole durata del processo.
Mettere mano alla prescrizione è una scelta facile e di sicuro effetto mediatico; ma ciò non risolve il problema della lentezza dei processi.
GIUSTIZIA PROBLEMA STRUTTURALE
Si sente dire la Giustizia non va perché ha problema strutturale: è assolutamente vero.
La Giustizia è un comparto menomato da decenni, sempre sotto organico, retta dai magistrati onorari (cioè dagli avvocati) che svolgono il lavoro dei magistrati ma che sono pagati al pari dei commessi (!); inoltre sempre investita da leggi a costo zero. Pertanto non è certo con una modifica della prescrizione o di altre questioni es. “il divieto di reformatio in pejus in appello”, che si possa diventare uno Stato in cui la Giustizia funziona.
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