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REVENGE PORN

REVENGE PORN  significa condividere  immagini intime senza consenso; da oggi 17 luglio 2019, con l’approvazione definitiva del Senato, è una figura autonoma di reato all’ art 613 ter.
Figura di reato fortemente voluta dall’On Laura Boldrini per la tutela della donna e al fine di mettere, il nostro Paese,  al passo con i tempi.

REVENGE PORN e’ reato

Ecco il testo approvato: Chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.

AGGRAVANTI di pena

La pena è aumentata se i fatti sono commessi del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena viene poi aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica.  O in danno di una donna in stato di  gravidanza. Il delitto viene punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

NOVITÀ’ della prima lettura

La norma era fortemente voluta in quanto il fatto commesso veniva inquadrato in una figura di reato con pena molto più lieve la diffamazione. Ricordiamo tutti, con grande pena, i  fatti gravissimi accaduti a seguito della condivisione di video o foto intimi, seguiti purtroppo dal suicidio della vittima. Adesso, con questo nuovo reato,  la tutela aumenta anche per la severità della pena da uno a sei anni come pena base!   Viene punito non solo chi invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video ma anche chi li condivida, senza il consenso e sapendo di recare danno.

PUNIBILITÀ’ A QUERELA

Significa che solo la vittima potrà attivarsi per denunciare il fatto. Quindi non sarà lo Stato a poter procedere d’ufficio. Inoltre è previsto che la querela proposta possa essere ritirata solo processualmente. Già nel reato di stalking  vedi   compare questo termine;  si credeva fosse voluto per consentire alla vittima di riflettere al meglio se interrompere il corso delle giustizia. Infatti in molti abbiamo ritenuto che potesse essere ritirata solo davanti a un giudice, ma non è così.

remissione (cioè ritiro) PROCESSUALE

Sul punto, diviso il pensiero di giudici e avvocati è intervenuta la Cassazione.  Investita dell’interpretazione  della formula ha ritenuto che “dal combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., debba intendersi certamente “remissione processuale” della querela anche quella resa dinanzi ad un ufficiale di polizia giudiziaria, nel corso della più ampia fase procedimentale. (sentenza n. 2301 del 16 gennaio 2015)”.
Per cui non si comprende come sia stata usata nuovamente questa formula che non modifica le normali regole di remissione!

GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO

Abbiamo realizzato questo scritto in occasione dell’approvazione definitiva da parte del Senato il  17 luglio 2019.
Lo studio è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia penale.
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