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SEPARAZIONE CON ADDEBITO

Separazione con addebito, quando si può chiedere?
Facciamo un po’ di chiarezza.
La separazione si può chiedere sempre! Cosa significa? Che se non voglio più continuare a vivere insieme a mio marito/moglie per qualunque ragione, anche la più banale: “non sopporto più i calzini in giro per casa” o semplicemente perché “è finito l’amore” posso autonomamente (quindi senza un preventivo accordo con l’altro) decidere di separarmi.
Se invece decido di separami a causa del comportamento colposo dell’altro, cioè davanti a una violazione grave dei doveri coniugali, le cose cambiano. Quali sono i doveri coniugali? L’art. 143 li elenca: obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. E’ importante sapere che, l’inosservanza di ognuno di questi, tale da aver reso la condizione coniugale insopportabile, può essere posto alla basa di una richiesta di addebito.

COS’È L’ADDEBITO?

E’ la richiesta di attribuzione della colpa per la condotta grave tenuta da un coniuge ai danni dell’altro.
Condotta che l’ha portata/o a disamorarsi a tal punto da chiedere di sciogliere la comunione e di vivere separati.
Chi invoca l’addebito è tenuto a dimostrarlo. Infatti ogni domanda giudiziale deve essere suffragata dalla prova dei fatti che si dichiarano accaduti e per i quali si chiede una condanna: cioè un accertamento di colpevolezza; benché in ambito civile.
Come detto qualunque violazione grave dei doveri coniugali può condurre a una richiesta di addebito; quindi  fedeltà, assistenza morale e materiale,  collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. 

Quando l’infedeltà può essere oggetto dell’addebito?

La fedeltà  altro non è se non la dedizione fisica e spirituale che un coniuge deve all’altro (Cass. n.8862/2012) .
Quando si realizza la violazione di quest’obbligo? Secondo la giurisprudenza anche senza che giunga alla relazione adulterina.  Sono quindi sufficienti plausibili sospetti d’infedeltà che portano  a “tradire la fiducia reciproca”.
E’ indubbio che una relazione, anche nella forma del sospetto, è un’offesa alla dignità e all’onore dell’altro;  quando è tale  da rendere intollerabile la convivenza può essere posta a sostegno di una domanda di addebito.
Quando invece la convivenza era già intollerabile,  l’infedeltà sopravvenuta non sarà idonea alla richiesta di separazione con addebito. In tal senso la Cassazione n. 16089 del 2012: ” non può essere addebitata la separazione al coniuge che sia venuto meno agli obblighi matrimoniali, qualora si accerti che gli episodi denunciati siano la conseguenza e non la causa dell’intollerabilità della convivenza

Accertato l’addebito posso chiedere i danni?

La prova dell’infedeltà può essere fornita con tutti i mezzi, senza violare la privacy.
La violazione degli obblighi matrimoniali può dare lungo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art.2059 nei termini indicati dalla sentenza a Sez. Unite del 11 .11.2018 n. 26972. Un danno per essere risarcibile deve sottostare ai seguenti requisiti:
1) condotta illecita. Quindi l’infedeltà deve essere realizzata con dolo o colpa grave; cioè con un comportamento che mi fa accettare il rischio di ferire gravemente l’altro;
2) che determini un’ingiusta lesione di interessi rilevanti. L’infedeltà è la violazione di un diritto inviolabile della persona, oggetto di tutela costituzionale: l’offesa alla dignità e all’onore.;
3) la lesione deve essere grave, che superi la soglia minima di tollerabilità imposta dal dovere di solidarietà (art. 2 Costituzione);
4) il danno prodotto sia giuridicamente rilevante, cioè non si banale  (ad es una malattia; la perdita del lavoro..).

Grazie di aver letto l’approfondimento

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