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SEPARAZIONE e DIVORZIO

Voglio occuparmi del caso in cui  è già stato introdotto il giudizio di separazione e, prima che sia definito, è stato presentato anche  il giudizio di divorzio.
Con il giudizio di separazione  il Giudice emetterà un provvedimento che: 1) autorizzerà i coniugi a vivere separati,  2) scioglierà  la comunione dei beni e 3) regolerà i rapporti e il mantenimento dei  figli se esistenti. Il giudizio durerà degli anni!
Nel frattempo è maturato il tempo per divorziare: cioè per annullare/sciogliere il matrimonio.
Con l’entrata in vigore della  L. n. 55 del 6 maggio 2015 sono mutati i termini per presentare la domanda. Se c’è stato un giudizio di separazione posso introdurre il divorzio trascorsi 12 mesi dal giorno in cui coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale. Se la separazione è stata consensuale dopo 6 mesi  dalla firma se in sede di  negoziazione assistita , o in Comune, o dalla comparizione dei coniugi  se davanti al Tribunale.

DUE giudizi pendenti

Perché la vicenda desta interesse?  Cosa accade se in corso di separazione  introduco il divorzio?
Con separazione e divorzio si trattano  questioni simili e ciò può  creare una sovrapposizione di domande e una sovrapposizione di provvedimenti giudiziali; specialmente adesso, con la riduzione dei tempi per instaurare il divorzio. Non avendo il legislatore del 2015 (molto disattento)  statuito per questi casi (invero no isolati)  non potrà essere pronunciata una sentenza di divorzio se prima non ci sarà una sentenza passata in giudicato sulla separazione. Quindi potrò introdurre la domanda nei tempi detti, ma non potrò avere una pronuncia sul divorzio se non quando (L. divorzio art.2 comma2 lett. b)  “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”. 

NUOVE LINEE GUIDA

L’assenza di norme, che regoli la pendenza di due giudizi (separazione e divorzio)  è un fatto grave. Tanto che Magistratura e Avvocatura hanno cercato di colmare il vuoto inventandosi  protocolli- circolari- linee guida. Vediamo quali sono gli orientamenti prevalenti:
– alcuni Tribunali prevedono che il Giudice Istruttore della separazione (GI), alla prima udienza (quindi dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente) ,  emetta ex officio sentenza sullo status: cioè dichiari i coniugi separati. Una volta che c’è la pronuncia di separazione,  che passerà in giudicato in tempi brevi  (alcuno ha interesse a  impugnare lo status di “separati”) si potrà chiedere la pronuncia sul divorzio. Posizione confermata dalla Cassazione Civile 31 agosto 2017, n. 20666;
– altri Tribunali hanno deciso che già il Presidente, alla prima udienza di comparizione dei coniugi, possa inviare la causa al Collegio per la decisione sullo Status  prima ancora che sia assegnata al GI. Accorciando ancor di più i tempi
Ci si chiede se il giudice possa attivarsi autonomamente (ex officio) o ci debba essere la domanda di una parte? Si propende per questa soluzione; perché lo status è un diritto personalissimo dell’essere umano.

separazione e divorzio sono pregiudiziali?

No!  Si tratta di due giudizi autonomi; benché  posso involgere medesime questioni  e  possono vedere  pronunce che si sovrappongono anche contraddicendosi.
Del resto il vuoto legislativo crea incertezza nel  diritto e nella vita delle persone.

dove finisce la separazione e inizia il divorzio?

Come detto nel primo paragrafo separazione e divorzio regolano entrambi:  rapporti di status tra i coniugi, rapporti con i figli  (se ci sono) e i rapporti patrimoniali.  Durante la separazione il rapporto coniugale persiste. Nel divorzio il rapporto cessa di esistere.
Quando introduco il divorzio sarà questo Giudice,  e solo lui, a regolare  i rapporti con i minori e  a decidere sulle questioni economiche. Il momento di passaggio dal Giudice della separazione a quello del divorzio sarà quello  dell’adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 L divorzio. (Trib. Milano ord. 26 febbraio 2016).
Quanto alle questioni economiche tra i coniugi  la Cassazione, con la famosa sentenza del,10 maggio 2017, n. 11504 ha dettato nuovi criteri per l’attribuzione dell’assegno divorzile che lo hanno fortemente diversificato da quello di mantenimento in sede di separazione. Resta di esclusiva pertinenza del G. della separazione la domanda di addebito. Ma come detto, se non c’è una sentenza passata in giudicato sullo status della separazione,  il giudizio di divorzio non potrà mai arrivare in fondo.

Come coordinare i due giudizi?

Come detto, dato che si tratta di due giudizi autonomi,  in mancanza di norme di coordinamento,  si è cercato di trovare soluzioni tampone:
– sospensione del giudizio di divorzio, ex art. 295 c.p.c., in attesa delle pronuncia definitiva sulla separazione (disatteso della Cassazione);
dichiarazione di litispendenza (disatteso della Cassazione);
– assegnazione del fascicolo allo stesso Giudice per connessione (ex lege 55/2015) al fine di agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate (così Trib Milano, delibera presidenziale del 25 maggio 2015 , conformi altri  Tribunali);
– riunione dei giudizi ex 274 cpc (se la separazione è alle prime battute ) così da acquisire nel giudizio di divorzio ciò che è già stato compiuto in ambito di separazione.
Le soluzioni individuate non saranno applicabili se, ad esempio, la separazione sia già in grado di Appello o pendente davanti a un ufficio giudiziario diverso.  Inoltre non è detto che avere il medesimo giudice si riveli sempre la scelta vincente.

CONCLUSIONI

Se una delle parti chiede, durante la pendenza del giudizi di separazione, una sentenza (parziale) sullo status e quindi si formerà il giudicato sulla separazione il giudizio di divorzio potrà approdare.
In caso contrario appare certo che, la competenza del Giudice della separazione per ciò che riguarda i figli: affidamento, mantenimento e diritto di stare con i genitori e le questioni economiche cessa dal momento in cui, il giudice del divorzio  adotti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 L divorzio. (Trib. Milano ord. 26 febbraio 2016).  Sulle questioni economiche sarà sempre lui a decidere, con i nuovi criteri in tema di assegno di divorzio. Per le rimanenti  questioni, non poche, si dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione: sullo status,  sull’addebito e su altre questioni economiche diverse dal mantenimento dei figli e dall’assegno di divorzio.
Sperando sempre in un intervento legislativo che colmi le lacune.

Grazie di aver letto l’approfondimento

Abbiamo realizzato questo scritto per tutti coloro che vorrebbero divorziare ma che hanno ancora in corso la separazione
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