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SMS OFFENSIVI E MINACCIOSI

SMS offensivi: ancora donne molestaste da ex mariti /compagni/ fidanzati. Si riporta questa sentenza affinché le donne sappiano che non sono tenute a tollerare simili comportamenti e del pari affinché gli “EX” sappiano che la coscienza sociale sta  velocemente cambiando. Inviare messaggi brevi (SMS) al telefono con contenuti atti a offendere e minacciare integra il reato di molestie.

Reato di molestie

Previsto all’art. 660 del codice penale Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.
E’ un reato che  tutela la pubblica tranquillità. Noi tutti siamo persone che viviamo in un contesto sociale, se riceviamo delle molestie che ci provocano un turbamento e ciò  si ripercuoterà nel nostro ambiente sociale, che verrà di riflesso turbato. Ribelliamoci.

L’importanza della denuncia

Il fatto: il coniuge separato, per spirito di vendetta, e con il preciso obiettivo di arrecare disturbo e sofferenza alla moglie la innonda di messaggini. La donna  denuncia.
Vorrei soffermarmi sull’importanza della denuncia. Chi viene offesa o minacciata non lasci correre; è davvero importante per sé stesse, per i nostri figli e per la Comunità tutta che si dia mano alla penna! E’ sufficiente andare dalle Forze dell’Ordine e sporgere denuncia; cioè raccontare i  fatti in maniera dettagliata  e nel caso di SMS stampando i messaggi ricevuti, così da allegarli alla denuncia.
Questo sforzo, questa presa di coraggio individuale cambierà il corso della storia italiana ove i  femminicidi sono una realtà insopportabile.

Cassazione n. 17442 del 18 APRILE 2018 

Il Supremo Collegio  precisa che l’art.660 cp è reato cd. plurioffensivo, cioè che tutela la salute pubblica, un bene di tutti.  Quindi inviare sms offensivi significa interferire nella “sfera privata della persona, comprensibilmente privata della possibilità di vivere una quotidianità serena, attesa l’invadenza e l’intromissione continua da parte dell’ex coniuge”.

Ma quando c’è la molestia?

I Giudici hanno ritenuto  che “ la consapevolezza e volontà dell’imputato di recare disturbo non è provata dalla reazione soggettiva della persona offesa, bensì dalla condotta stessa posta in essere, dalle caratteristiche che chiaramente rivelano una volontà finalizzata a creare disturbo al destinatario dei messaggi. 
Cioè, il tenore dei messaggi (gravemente offensivo) era sufficiente, senza necessità di ulteriori prove.   La donna non doveva dimostrare di averne sofferto.

DENUNCIARE

Questa sentenza oltre a sottolineare che ricevere turbamento alla quotidiana tranquillità – cui tutte abbiamo diritto – è un atto criminale, aggiunge che, se siamo davanti messaggi gravemente offensivi o minacciosi,  il reato si deve ritenere realizzato senza che sia necessario indagare sul turbamento individuale. Non è poca cosa, doversi esimere da spiegare di quanto, la lettura del messaggio, ci abbia fatto star male;  e quindi dover rivivere ancora quelle orribili sensazioni!

Grazie di aver letto l’approfondimento

Abbiamo realizzato questo scritto per  sostenere le donne!
Lo studio legale Bearzotti è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di tutela dei tuoi diritti.
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