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Suicidio assistito e EUTANASIA

Suicidio assistito  è cosa ben diversa dall’EUTANASIA (che in Italia è illegale) cioè: procurare intenzionalmente la morte di una persona nel suo interesse, in ragione di una gravissima e permanente compromissione della sua vita.
Mentre aiutare a morire  è un reato (art. 580)  punito con pene severe.
Purtroppo il tema morte  in Italia è più che mai delicato; così il legislatore evita di occuparsene! Per fortuna avvocati e magistrati riescono ad adattare il diritto al tempo come ha fatto la  Corte Costituzionale con al sentenza del 25.9.2019 (in attesa di pubblicazione)

Cos’è il suicidio assistito

Il suicidio assistito è l‘atto compiuto dalla persona direttamente con la collaborazione di un terzo.
Aiutare a morire si può realizzare in  molte maniere: sto con te e non ti impedisco di assumere farmaci che conducono alla morte. Provvedo a non alimentarti più; ti inoculo dosi massicce di morfina fino a che il tuo respiro si ferma. Tutti questi comportamenti del terzo, di supporto alla volontà delle persona,  sono puniti penalmente.
Le vicende di Welby,  Englario  e  DJFabo , che hanno mosso fortemente  la coscienza degli italiani, avrebbero dovuto “muovere” anche il legislatore  ma così non è stato. Allora, come spesso accade nell’ultimo decennio, prende la parola il Giudice delle leggi.

La sentenza della Corte Costituzionale del 25.9.2019

La Consulta, in attesa di una legge del Parlamento, ha pronunciato una storica sentenza sul suicidio assistito, ad oggi abbiamo solo il comunicato stampa , con cui ha stabilito che, in presenza di determinate condizioni , non è più punibile  colui che aiuta a morire chi:
–   è capace di decidere liberamente e consapevolmente di porre fine alla sua vita, a causa delle sofferenze fisiche o psicologiche cui è costretto;
–   quando la sua condizione di malattia è IRREVERSIBILE;
–   e la permanenza in vita è legata unicamente ai trattamenti medici somministrati.

PER EVITARE ABUSI si richiede altro

Ci vorrà un’autorità pubblica che verifichi le condizioni di salute del malato, il suo stato mentale, la sua volontà e che lo informi, nel rispetto della normativa esistente sul  CONSENSO INFORMATO). Ancora dell’esistenza delle cure palliative e della sedazione profonda continua (art. 2 legge 219/2017).
Quando queste circostanza sono state rispettate colui che offre supporto al suicidio assistito non sarà penalmente perseguibile.

GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO

Abbiamo realizzato questo scritto in occasione del comunicato stampa della Corte Costituzionale sul “suicidio assistito”
Sull’argomento trovi:  TESTAMENTO BIOLOGICO
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