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MASSIMA:

Il condominio appaltante non è custode delle impalcature e dei ponteggi montati e allestiti dall’appaltatore a cui abbia affidato l’esecuzione di un’opera, non potendo rispetto a quei manufatti esercitare autonomamente, sul piano materiale e fisico, alcun atto o intervento volti a incidere sulla loro conformazione: conseguentemente, il condominio non è responsabile dei danni, di qualsiasi genere, che dalle impalcature e dai ponteggi siano derivati nella sfera di terzi, inclusi gli stessi condomini”.

Il Tribunale così argomenta : “La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Cass. n. 8005/10; Cass. n. 858/08). Il rapporto di custodia postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, spettante al proprietario o anche al possessore o detentore (così, Cass. n. 16231/05). Questi consolidati principi sono conformi alla logica delle cose e alla ratio della norma citata. Sarebbe arduo concepire la responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c. rispetto a cose che il preteso danneggiante non può fisicamente né giuridicamente controllare, perché non può agire sul loro stato o influire sulla loro conformazione né limitare la possibilità che terzi – specifici o indifferenziati – entrino in contatto con esse. A meno di non costruire un obbligo sganciato e indipendente dalla possibilità di osservarlo: il che darebbe luogo ad un puro predicato nominale privo di referente sostantivo nella realtà. In una situazione così immaginata l’andare esente da responsabilità sarebbe rimesso o alla sorte o al caso” (Trib. Messina 12 giugno 2012 n. 1238).

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