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Violenza economica riconosciuta per la prima volta verso il figlio

Il Tribunale di Roma riconosce per la prima volta la “violenza economica anche ai danni dei figli che non ricevono il contributo al mantenimento dal genitore onerato.
Si tratta del caso di un padre che, dopo il divorzio, non ha provveduto a versare il mantenimento al figlio adoperandosi, con più comportamenti deplorevoli ad ostacolare la madre. Questo atteggiamento protratto nel tempo è stato ritenuto gravemente pregiudizievole per il figlio, tanto da indurre il Tribunale a spogliare il genitore dall’affido congiunto e deliberare  l’affidamento esclusivo  alla madre.

Violenza economica

La violenza economica è un subdolo strumento del potere usato di solito all’interno della coppia da chi ha maggiori risorse finanziarie come forma di controllo e di sudditanza dell’altro. Situazione che si verifica con maggiore facilità contro le donne.
Questo condizione viene disciplinata per la prima volta dal Consiglio d’Europa e  recepita con la L.  27 giugno 2013, n. 77. Questa norma ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l’11 maggio 2011.

Interesse del minore

L’arr. 155 Codice Civile è molto chiaro: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura…”
Il diritto del figlio di ricevere cure evidentemente permane anche in caso di scioglimento della coppia genitoriale. Madre e padre DEVONO fare del loro meglio, impegnandosi a fondo, a offrire tutto il sostegno di cui la prole necessita, compreso il sostegno economico, se non vogliono incorrere nel comportamento di “violenza economica”.

Come si realizza la violenza economica verso i figli?

Con un comportamento volontario, cioè nell’adoperarsi  fattivamente per far mancare loro  il sostegno economico.  Quindi realizzando tutta una serie di azioni volte a mettere volutamente in difficoltà la madre ed il minore. Si tratta di un  subdolo strumento del potere, una forma di controllo e di sudditanza all’altro che denota mancanza di responsabilità genitoriale.  Gravemente pregiudizievole per il minore tanto da comportare la decadenza dall’affido del figlio.

Tribunale di Roma. I sez civ. n. 22638/19 del 6 marzo 2020 (Giud. M Velletti)

Sarà la mamma con l’affido esclusivo ad assumere da sola tutte le decisioni per il minore in ragione del comportamento tenuto dal padre . La condotta dell’uomo può essere qualificata come «violenza economica» in base alla convenzione del Consiglio d’Europa.
La genitorialità condivisa è la regola, ma in questo caso no, a fronte delle azioni compiute, dirette a far mancare ogni sostegno economico alla prole.   (Siamo in attesa di leggere il testo del provvedimento che riporteremo appena disponibile).

Grazie di aver letto l’approfondimento

Abbiamo realizzato questo scritto in occasione di questa importante sentenza.
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