VIOLENZA SESSUALE
Violenza sessuale è un reato che si realizza tutte le volte che una persona usa la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo un’altra persona a subire o compiere atti sessuali contro la propria volontà. Nel codice penale è trattato dall’art. 609 bis CP. Nella varie forme in cui può manifestarsi la violenza c’è anche il bacio sulle lebbra, e il tentato bacio come ha ribadito recentemente la Cassazione sotto riportata. Come fare a dimostrare la violenza subita?
Cassazione Sent. 29 agosto 2019, n. 36636
La Corte Suprema in questa sentenza tratta ancora il tema demarcando la sottile linea tra l’essere consenziente e non consenziente. Ancora dell’errore di comprensione sulla disponibilità dell’altro il “serio equivoco”. Il caso trattato ineriva alla avances, non gradite e respinte, da parte di un uomo verso una donna che con l’inganno l’aveva baciata sulle labbra e successivamente invitata ad appartarsi con lui. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi avevano confermato che la condotta dell’uomo era provata e “indicativa di una ferma valenza sessuale” e l’aveva condannato per violenza sessuale..
PROVA del mancato consenso al bacio
La parte offesa, che subisce il bacio non voluto, che ingenera il reato di violenza sessuale, deve offrire prova di ciò. Se è solo la sua parola contro la parola del violento è importante poter provare:
– la presenza di advances dell’altro;
– advances che sono state palesemente respinte e mai incoraggiate – ad esempio se invece c’era stata una relazione tra i due la prova diventa più difficile;
– che le advances sono state reiterate e moleste; ad es se si può indicare i testimoni di quanto accaduto;
– che il bacio è stato inatteso e imprevisto cui è seguito un netto rifiuto;
– che a seguito del bacio il colpevole ha usato violenza o minaccia ad es. di non rivelare a nessuno quanto accaduto o ha continuato pretendendo altro o offrendosi di proseguire nel contatto con l’altra.
VIOLENZA SESSUALE anche tentare di dare un bacio
La Cassazione osserva : ” la libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno”; sempre il supremo collegio ribadisce la connotazione di atto “sessuale” deve essere ricercata su un piano oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente, che deve solo essere consapevole della natura sessuale dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. L’atto come “sessuale” non trova la sua definizione solo in ambito medico-scientifico, ma anche dalla cultura di una data comunità in un certo momento storico. Quindi sottostare alla advances di chi vuole baciare e viene respinto è “un’indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima.”
COSA FARE SE HAI SUBITO UN BACIO NON VOLUTO
Si consiglia di rivolgersi immediatamente a un avvocato. Altresì alle Forze dell’Ordine che devono avere dei reparti specializzati a protezione della DONNA, per predisporre la denuncia in caso di violenza sessuale.
La denuncia deve essere molto circostanziata e meglio se svolta nell’immediatezza perché i ricordi e i particolari possono sfumare con il passare del tempo. E’ bene indicare dei testimoni e anche farsi assistere da familiari o persone di fiducia perché decidere di fare una denuncia per violenza sessuale non è mai una scelta facile.
GRAZIE DI AVER LETTO L’ARTICOLO
Abbiamo realizzato questo scritto in occasione della pubblicazione della sentenza riportata con un occhio sempre molto attento a tutela della DONNA
Lo studio è a tua disposizione per fornire ogni consulenza in materia di penale, anche per violenza sessuale, sia quale parte offesa che come persona a cui il fatto è contestato
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